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STRUMENTI INFORMATICI: LEGGE 9/01/2004

Legge 9 gennaio 2004, n. 4

"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici."

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2004, n. 13)

1. Obiettivi e finalità.

1.LaRepubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona adaccedereatutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivicompresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informaticie telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il dirittodi accesso ai servizi informatici e telematici della pubblicaamministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle personedisabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensidell'articolo 3 della Costituzione.

2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a)«accessibilità»:lacapacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentitidalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornireinformazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloroche a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive oconfigurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: glistrumentie le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettonoalla persona disabile, superando o riducendo le condizioni disvantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati daisistemi informatici.

3. Soggetti erogatori.

1.Lapresente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui alcomma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esuccessive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziendeprivate concessionarie di servizi pubblici, alle aziendemunicipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazionepubblici, alle aziende di trasporto e dit elecomunicazione a prevalentepartecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici diservizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge inordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemiinformatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali,per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

4. Obblighi per l'accessibilità.

1.Nelleprocedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, perl'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, irequisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizionenella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazionedel bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisitidiaccessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura diservizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti dicui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità,contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quandonon è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilitàstabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in esserealla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo11, incaso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena dinullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto deirequisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare taleadeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delmedesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici asoggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinatiall'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico,anche perla predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata allarispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilitàstabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoropubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile lastrumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguataalla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazionealle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati siapplica la disposizione di cui all'articolo13, comma 1, lettera c),della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'àmbito delle disponibilità di bilancio.

5. Accessibilità degli strumenti didattici e formativi.

1.Ledisposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materialeformativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.Leconvenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione,dell'universitàe della ricerca e le associazioni dieditori per la fornitura di librialle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie susupporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibiliagli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'àmbito delledisponibilità di bilancio.

6. Verifica dell'accessibilità su richiesta.

1.LaPresidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazionee le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET odel materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cuiall'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

7. Compiti amministrativi.

1.LaPresidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazionee le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale perl'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo4,comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,comesostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno2003,n.196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c)indicai soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato irequisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sonoanche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalitàindicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative eprogrammi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delletecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con lealtre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusionetra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informaticidotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti diricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vitaindipendentee le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, diconcerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con ilMinistro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e diproposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatoricompetenti in materia di accessibilità, amministrazionipubbliche,operatori economici e fornitori di hardware e software, ancheper la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con iMinisteri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i benie le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alleopere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca esperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle personedisabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sonoindicate,con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, leregole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
h)definisce,diconcerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenzadel Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di accessibilità dellepubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici,nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilitànei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, leprovince autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da partedei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

8. Formazione.

1.Leamministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'àmbito delleattività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dallaScuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'àmbito delleattività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti dicui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003,n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale leproblematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3.Leamministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'àmbito delledisponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamentoprofessionale sull'accessibilità.

9. Responsabilità.

1.L'inosservanzadelle disposizioni della presente legge comporta responsabilitàdirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando leeventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

10. Regolamento di attuazione.

1.Entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c)icontrolliesercitabili sugli operatori privati che hanno reso notal'accessibilitàdei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2.Ilregolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con leassociazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, conle associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilitàe di produttori di hardware e software e previa acquisizione del pareredelle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsientro quarantacinque giorni dalla richiesta, ed'intesa con laConferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281.

11. Requisiti tecnici.

1.Entrocentoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeil Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate leassociazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, conproprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpiindicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
b)le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei sitiINTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili atale fine.

12. Normative internazionali.

1.Ilregolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11sono emanati osservando le linee guida indicate nellecomunicazioni,nelle raccomandazioni e nelle direttivesull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normativeinternazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi fornitidagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nelsettore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamenteaggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimentodelle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazionitecnologiche nel frattempo intervenute.

ATTUAZIONE LEGGE 9/01/2004

DECRETO MINISTERIALE 8/072005

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