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HOME > Servizi base > Normativa > Barriere architettoniche - normativa regionale


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LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1995, N. 42

(B.U. Valle d'Aosta 31 ottobre 1995, n. 48)

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili.

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Finalità.- 1.La Regione Valle d'Aosta promuove iniziative ed interventi attiagarantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilitàdegliedifici pubblici e privati, nonché dei luoghi aperti al pubblico,qualicondizioni essenziali per favorire la vita di relazione elapartecipazione alle attività sociali da parte delle persone disabili.


ART. 2. Interventi - 1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

a)lapromozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirateallarimozione degli ostacoli di ordine culturale cheimpediscanol'integrazione sociale delle persone disabili;

b) ladisciplinaedilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni deiluoghiaperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia;

c)gliinterventi finanziari per l'eliminazione delle barrierearchitettonichedagli edifici pubblici e privati aperti al pubblicoesistenti, nonchédai luoghi aperti al pubblico, intendendosi per taliquelli in cuil'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni,è consentitoad un numero indeterminato di persone, senza bisogno diinvito opermesso;

d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti;

e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature.


ART. 3. Beneficiari - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta;

c)lepersone individuate dagli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e idirittidelle persone handicappate), gli ultrasessantacinquenni instato digrave disagio fisico e sociale, certificato dal competenteserviziosociale territoriale, e coloro i quali li abbiano in carico aisensidell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte suiredditi),nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie dibeneficiari.

ART. 4. Competenze - 1. Spetta alla Giunta regionale:

a) adottare il piano annuale di cui all'art. 12;

b) assegnare ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento;

c)esercitarele funzioni amministrative relative agli interventifinanziari previstidalla presente legge a favore degli enti pubblici.

2.Sonodelegate ai comuni le funzioni amministrative relative agliinterventifinanziari previsti dalla presente legge a favore deibeneficiari di cuiall'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

Capo II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

ART. 5. Coordinamento con le norme edilizie - 1.Lenorme della presente legge, nonché quelle di cui al decretodelPresidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamentodiattuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favoredeimutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettonicheetrasporti pubblici), emanate in attuazione dell'art. 27 della legge30marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), pergliedifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto delMinisterodei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizionitecnichenecessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità elavisitabilità degli edifici privati e di edilizia residenzialepubblicasovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento edell'eliminazionedelle barriere architettoniche), emanate ai sensidell'art. 1, comma 2,della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioniper favorire ilsuperamento e l'eliminazione delle barrierearchitettoniche negliedifici privati), per gli edifici privati, comepure le disposizionitecniche da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 2,prevalgono sulledisposizioni contenute nei regolamenti comunali e sullenorme tecnichedei piani e programmi urbanistici contrastanti con esse.

2.Allecomunicazioni al comune dei progetti di esecuzione deilavoririguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, reseaisensi dell'art. 15, comma terzo, e dell'art. 26, comma secondo,dellalegge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia dicontrollodell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero esanatoriadelle opere edilizie) e successive modificazioni, sonoallegate unadocumentazione grafica e una dichiarazione di conformitàalla normativavigente in materia di accessibilità e di superamentodelle barrierearchitettoniche sottoscritta dal progettista previorilascio di nullaosta ai sensi dell'art. 13, comma I lettera d).

3.ll Sindaco,nel rilasciare il certificato di agibilità o di abitabilitàper leopere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblicodeveaccertare che siano state realizzate nel rispetto delledisposizionivigenti in materia di eliminazione delle barrierearchitettoniche. Atal fine, il Sindaco può richiedere al proprietariodell'immobile oall'intestatario della concessione una dichiarazioneresa sotto formadi perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

4.Nel casodi opere pubbliche, fermo restando il divieto di finanziamentodi cuiall'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41(Leggefinanziaria 1986), e l'obbligo della dichiarazione delprogettista,l'accertamento di conformità alla normativa vigente inmateria dieliminazione delle barriere architettoniche spettaall'amministrazionecompetente, che ne da atto in sede di approvazionedel progetto.

5.La richiesta di modifica di destinazione d'uso diedifici in luoghipubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalladichiarazione di cuial comma 2. Il rilascio del certificato diagibilità o di abitabilità ècondizionato alla verifica tecnica dellaconformità della dichiarazioneallo stato dell'immobile

6.L'esecuzione di interventi di nuovacostruzione e di recupero globale inedifici pubblici e privati apertial pubblico, realizzati in difformitàdalle disposizioni vigenti inmateria di accessibilità e di eliminazionedelle barrierearchitettoniche, nei quali le difformità siano tali darendereimpossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle personedisabili,comporta la dichiarazione di inabitabilità o inagibilitàparziale ototale dell'edificio. Il progettista, il direttore deilavori, ilresponsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ol'abitabilitàed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,sonodirettamente responsabili ai sensi dell'art. 24, comma 7, dellalegge104/1992.

7. I piani di eliminazione dellebarrierearchitettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della legge41/1986 sonomodificati con integrazioni relative all'accessibilitàdegli spaziurbani, con particolare riferimento all'individuazione eallarealizzazione di percorsi accessibili, all'installazione disemaforiacustici per non vedenti ed alla rimozione della segnaleticainstallatain modo da ostacolare la circolazione delle persone disabili.

8.Icomuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni dicuiall'art. 27 della legge 118/1971, all'art. 2 del D.P.R. 284/1978,allalegge 13/1989 e successive modificazioni, e al D.M. lavoripubblici236/1989, entro centottanta giorni dalla data di entrata invigoredella presente legge. Scaduto tale termine, le norme deiregolamentiedilizi comunali contrastanti con le disposizioni delpresente articoloperdono efficacia.

ART. 6. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti- 1.I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovveroallaristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti inosservanzadelle prescrizioni tecniche stabilite dal D.P.R. 384/1978,per gliedifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con D.M.lavoripubblici 236/1989, per gli edifici privati, ivi compresi quelliapertial pubblico, per i luoghi privati aperti al pubblico e per gliedificidi edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al finedigarantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblicieprivati esistenti e di ogni luogo aperto al pubblico, laGiuntaregionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecnicheadintegrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.

3.Ledisposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche pergliinterventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, diedificidi edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edificiprivati,ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allospecificointervento progettato.

4. Per gli edifici pubbliciesistenti, nonassoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai qualisonoapportate, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 384/1978, le possibilieconformi varianti, possono essere adottati criteri diprogettazionevolti a conseguire livelli di accessibilità non inferioria quelliprevisti dal D.M. lavori pubblici 236/1989.

5. Leprescrizionitecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singoleparti diedifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, nonpossonoessere realizzate senza barriere architettoniche, ovvero asingolivolumi tecnici il cui accesso è riservato esclusivamente adaddetti alavorazioni specialistiche che per la loro natura sono deltuttoprecluse a persone disabili.

ART. 7. Edificisoggetti aivincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 esuccessivemodificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successivemodificazioni - 1. Per gli edifici pubblici e privati aperti alpubblico soggetti avincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089(Tutela delle cosed'interesse artistico e storico) e successivemodificazioni, e 29giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezzenaturali) e successivemodificazioni, nonché ai vincoli previsti daleggi speciali e regionaliaventi le medesime finalità, qualora leautorizzazioni previste dagliarticoli 4 e 5 della legge 13/1989 nonpossano venire concesse per ilmancato rilascio del nulla osta da partedelle autorità competenti allatutela del vincolo, la conformità allenorme vigenti in materia diaccessibilità e di superamento dellebarriere architettoniche puòessere realizzata, d'intesa con l'organocompetente alla tutela delvincolo, con apparecchiature rispondenti allespecifiche di cui alpunto 8.1.13. del D.M. lavori pubblici 236/1989ovvero con opereprovvisionali, come definite dall'art. 7 del decretodel Presidentedella Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per laprevenzione degliinfortuni sul lavoro nelle costruzioni), nei limitidella compatibilitàsuggerita dai vincoli stessi; laddove per la naturadei luoghi e delleopere non fossero possibili gli accorgimenti sopradescritti, ilgerente provvederà a renderli accessibili mediantepersonale all'uopoaddetto.

Capo III

INTERVENTI FINANZIARIPER L ELIMINAZIONEED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHEDAGLI EDIFICIPUBBLICIE PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ART. 8. Edifici e luoghi pubblici- 1.Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alsuperamento eall'eliminazione delle barriere architettoniche inedifici e luoghipubblici, ivi compresi gli edifici di ediliziaresidenziale pubblicasovvenzionata, possono essere concessi contributiagli enti pubblici inmisura non superiore al novanta per cento dellaspesa effettivamentesostenuta, comprensiva dei costi di progettazione,appalto, esecuzione edirezione lavori, e comunque per un importo nonsuperiore a lire 300milioni per ogni singolo immobile.

2. Icontributi di cui al comma1 non sono cumulabili con quelli concessi inbase ad altre leggiregionali per interventi, sullo stesso immobile,relativi alla tipologiadi opere finanziate con la presente legge.


ART. 9. Edifici e luoghi privati aperti al pubblico - 1.Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamentoeall'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici eluoghiprivati aperti al pubblico, possono essere concessi contributiaisoggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in misuranonsuperiore al settantacinque per cento della spesaeffettivamentesostenuta e comunque per un importo non superiore a lire100 milioniper ogni singola unità immobiliare.

2. I contributi dicui alcomma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altreleggiregionali per interventi, sulla stessa unità immobiliare, relativiallatipologia di opere finanziate con la presente legge.


ART. 10. Edifici privati - 1.Perla realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamentoeall'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici,ivicompresi gli edifici adibiti a luoghi di lavoro e gli edificidiedilizia residenziale agevolata, possono essere concessicontributialle persone di cui all'art. 3. comma 1, lettera c), nellamisurapercentuale indicata all'allegato A e comunque per un importononsuperiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovverononsuperiore a 30 milioni per la realizzazione di ascensori.

2.Perla realizzazione di ascensori possono essere concessi aicondominicontributi in misura non superiore al settantacinque per centodellaspesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo nonsuperiorea lire 50 milioni.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2sonointegrativi e temporaneamente sostitutivi di quelli concessi aisensidel!a legge 13/1989, i cui beneficiari avranno cura di rimborsareallaRegione.

4. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

ART. 11. Ausili e attrezzature - 1.Perausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei almiglioramentodella vita di relazione e al superamento delle barrierearchitettonicheinterne ed esterne agli edifici e dispositivi atti afavorire l'accessoe la mobilità interna agli stessi.

2. Perl'acquisto e la posa inopera di ausili e attrezzature, come definitidal comma 1, possonoessere concessi, previo rilascio di attestazionedi congruità da partedel Servizio affari generali, assistenza eservizi socialidell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale,contributi:

a)ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, allelettere a) e b), in misuranon superiore al novanta per cento dellaspesa effettivamente sostenutae comunque per un importo non superiorea lire 50 milioni per ognisingolo intervento;

b) alle persone dicui all'art. 3, comma 1,lettera c) nella misura percentuale indicataall'allegato A, dedottol'eventuale finanziamento concesso dal Serviziosanitario regionale.

Capo IV

FUNZIONI REGIONALI

ART. 12. Piano annuale di intervento - 1.Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale adotta ilpianoannuale di intervento per l'eliminazione delle barrierearchitettonichenel quale sono definiti:

a) le modalità per laripartizione deifondi regionali, fermo restando che i fondi riservatialle agevolazionia favore degli enti pubblici non devono superare ilsessanta per centodell'ammontare complessivo;

b) le priorità di intervento, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

ART. 13. Informazione e accessibilità - 1.Il Servizio affari generali, assistenza e servizisocialidell'Assessorato regionale della sanità e assistenza socialeècompetente in merito agli aspetti tecnici e sociali relativialladisabilità fisica, psichica e sensoriale; esso attende, medianteipropri uffici, ai seguenti compiti:

a) consulenzagratuitariguardante gli ausili, gli adempimenti, l'accessibilitàel'integrazione sociale e lo sviluppo della vita di relazioneingenerale delle persone disabili;

b) raccolta dellesoluzioniedilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte amigliorarel'accessibilità e la visitabilità, da parte delle persone conridotta oimpedita capacità motoria o sensoriale, degli edifici pubblicieprivati;

c) catalogazione ed archiviazione della documentazioneedei dati in cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche cheneconsentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica,aenti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonchéaglioperatori e ad ogni persona interessata;

d) rilascio dinullaosta preventivo in materia di accessibilità a tutti gli edificidarealizzarsi con parziale o totale finanziamento pubblico;

e)promozionedi iniziative di formazione, aggiornamento e addestramentofinalizzateal raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

f)promozionedi iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e diinformazione deisoggetti interessati, finalizzate al raggiungimentodegli obiettividella presente legge;

g) attuazione di ogni altrointervento voltoall'integrazione sociale delle persone disabiliaffidatoglidall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2.Nellosvolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Servizio si avvaledellacollaborazione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta,nonchédi ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura siapubblicache privata, competente in materia.


Capo V

MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI

ART. 14. Domande di contributo degli enti pubblici - 1.Per ottenere i contributi di cui agli articoli 8 e 11, gli entipubblicipresentano domanda al Servizio di cui all'art. 13 entro il 1¡aprile diogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e deibeni daacquistare, nonché della relativa spesa.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate della documentazione definita con il piano di cui all'art. 12.

3.LaGiunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine dicuial comma 1, delibera in merito alle domande presentate secondo icriterie con le priorità stabiliti dal piano di cui all'art. 12.

ART. 15. Domande di contributo dei soggetti privati - 1.Perottenere i contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11, isoggettiprivati presentano domanda al Sindaco del comune nel cuiterritoriol'immobile è ubicato, entro il 1¡ marzo di ogni anno, conl'indicazionedelle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonchédellarelativa spesa.

2. Qualora la realizzazione di operedirettamentefinalizzate al superamento e all'eliminazione dellebarrierearchitettoniche insista su immobili detenuti a titolo dilocazione daisoggetti di cui al comma 1, alla domanda dovrà essereallegato un attodi assenso del proprietario.

3. Le persone di cuiall'art. 3,comma 1, lettera c), devono contestualmente presentare ladomanda,relativa allo stesso immobile, per accedere al Fondo specialedi cuiall'art. 10 della legge 13/1989.


ART. 16. Assegnazione dei fondi regionali ai comuni.- 1.Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza delterminedi cui all'art. 15, i comuni, a seguito di appositaistruttoria,comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo,sulla base delledomande presentate dagli enti e dai soggettiinteressati e ritenuteammissibili.

2. Entro i quarantacinquegiorni successivi allascadenza del termine di cui al comma 1, laGiunta regionale assegna etrasferisce ai comuni i fondi disponibili,secondo i criteri e con lepriorità stabiliti dal piano di cui all'art.12.

3. I comuni,sulla base dei fondi regionali loro assegnati,eventualmente integraticon fondi propri, provvedono alla ripartizionedei contributi fra isoggetti e gli enti che ne hanno titolo.


ART. 17. Modalità di erogazione dei contributi - 1.L'erogazionedel contributo è disposta dalla Regione o dal comunecompetente entrotrenta giorni dalla presentazione della documentazioneattestante lespese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquistodei beni,sulla base della documentazione attestante le spese, fattosalvo quantoprevisto dal comma 2.

2. La Regione, all'atto dellaconcessionedel contributo agli enti pubblici, può anticipare, nellimite delcinquanta per cento, l'erogazione del contributo medesimo.

3.Qualorala spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quellaammessa, ilcontributo è conseguentemente ridotto, fermo restando ilrispetto deilimiti percentuali di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

4.Qualorale opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformialladocumentazione presentata con le domande di cui agli articoli 14 e15, edisposta la revoca del contributo .

5. Le sommeeventualmenterecuperate dai comuni, per effetto dei provvedimenti dicui ai commi 3 e4, possono essere reimpiegate fino all'esaurimentodelle graduatoriedegli aventi diritto e al raggiungimento dei limitidi cui agli articoli9, 10 e 11.

6. I comuni trasmettono allaRegione il rendiconto deicontributi erogati entro un anno daltrasferimento dei fondi,provvedendo alla restituzione delle sommerimaste eventualmenteinutilizzate.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 18. Abrogazione di norme - 3.Lalegge regionale 17 giugno 1992, n. 25 (Disposizioni regionali inmateriadi superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche)èabrogata.


ART. 19. Norme transitorie -1.Isoggetti pubblici e privati che hanno presentato domanda entro ladatadi entrata in vigore della presente legge ai sensi,rispettivamente,del capo III e del capo V della L.R. 25/1992 mantengonoil dirittoall'applicazione delle suddette norme.

2. Con unpianostraordinario di intervento avente le caratteristiche di quello dicuiall'art. 12 si provvede alla definizione delle domandegiacentipresentate dai soggetti pubblici di cui al comma 1.

3. Per i soggetti privati è immediatamente applicabile l'art. 10, comma 3.


ART. 20-21. (Omissis) Stanziamenti di spesa.

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