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VALLE D’AOSTA

VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1995, N. 42

(B.U. Valle d'Aosta 31 ottobre 1995, n. 48)

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili .

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Finalità .-1.LaRegioneValle d'Aosta promuove iniziative ed interventiattiagarantirel'accessibilità, l'adattabilità e lavisitabilitàdegliedifici pubblicie privati, nonché dei luoghi aperti alpubblico,qualicondizioniessenziali per favorire la vita di relazioneelapartecipazione alleattività sociali da parte delle persone disabili.


ART. 2. Interventi.- 1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

a)lapromozionediattività di sensibilizzazione ed informazione mirateallarimozionedegliostacoli di ordine culturale cheimpediscanol'integrazione socialedellepersone disabili;

b) ladisciplinaedilizia delle nuovecostruzioni,delle ristrutturazioni deiluoghiaperti al pubblico e diogni altraattività edilizia;

c)gliinterventi finanziari perl'eliminazionedelle barrierearchitettonichedagli edifici pubblici eprivati aperti alpubblicoesistenti, nonchédai luoghi aperti alpubblico, intendendosi pertaliquelli in cuil'accesso, anche sesubordinato a determinatecondizioni,è consentitoad un numeroindeterminato di persone, senzabisogno diinvito opermesso;

d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti;

e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature.


ART. 3. Beneficiari.- 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta;

c)lepersoneindividuatedagli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio1992, n.104(Legge-quadro perl'assistenza, l'integrazione sociale e idirittidellepersonehandicappate), gli ultrasessantacinquenni instato digravedisagio fisicoe sociale, certificato dal competenteserviziosocialeterritoriale, ecoloro i quali li abbiano in carico aisensidell'art. 12del decreto delPresidente della Repubblica 22dicembre1986, n. 917(Approvazione deltesto unico delle imposte suiredditi),nonché icondomini ove risiedonole suddette categorie dibeneficiari.

ART. 4. Competenze.- 1. Spetta alla Giunta regionale:

a) adottare il piano annuale di cui all'art. 12;

b) assegnare ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento;

c)esercitarelefunzioniamministrative relative agli interventifinanziariprevistidalla presentelegge a favore degli enti pubblici.

2.Sonodelegateai comuni lefunzioni amministrative relative agliinterventifinanziariprevisti dallapresente legge a favore deibeneficiari di cuiall'art. 3,comma 1,lettere b) e c).

Capo II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

ART. 5. Coordinamento con le norme edilizie.- 1.Lenormedellapresente legge, nonché quelle di cui al decretodelPresidentedellaRepubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamentodiattuazionedell'art. 27della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favoredeimutilati einvalidicivili, in materia di barriere architettonicheetrasportipubblici),emanate in attuazione dell'art. 27 della legge30marzo 1971,n. 118(Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5e nuove normeinfavore dei mutilati ed invalidi civili), pergliedifici pubblici, eleprescrizioni tecniche del decreto delMinisterodei lavori pubblici14giugno 1989, n. 236 (Prescrizionitecnichenecessarie agarantirel'accessibilità, l'adottabilità elavisitabilità degli edificiprivati edi edilizia residenzialepubblicasovvenzionata e agevolata, aifini delsuperamento edell'eliminazionedelle barriere architettoniche),emanateai sensidell'art. 1, comma 2,della legge 9 gennaio 1989, n.13(Disposizioniper favorire ilsuperamento e l'eliminazionedellebarrierearchitettoniche negliedifici privati), per gli edificiprivati,comepure le disposizionitecniche da emanarsi ai sensi dell'art.6,comma 2,prevalgono sulledisposizioni contenute nei regolamenticomunalie sullenorme tecnichedei piani e programmi urbanisticicontrastanti conesse.

2.Allecomunicazioni al comune dei progettidi esecuzionedeilavoririguardanti edifici pubblici e privati aperti alpubblico,reseaisensi dell'art. 15, comma terzo, e dell'art. 26,commasecondo,dellalegge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme inmateriadicontrollodell'attività urbanistico edilizia, sanzioni,recuperoesanatoriadelle opere edilizie) e successivemodificazioni,sonoallegate unadocumentazione grafica e unadichiarazione diconformitàalla normativavigente in materia diaccessibilità e disuperamentodelle barrierearchitettoniche sottoscrittadal progettistapreviorilascio di nullaosta ai sensi dell'art. 13, commaI lettera d).

3.llSindaco,nel rilasciare il certificato diagibilità o di abitabilitàperleopere riguardanti edifici pubblici eprivati aperti alpubblicodeveaccertare che siano state realizzate nelrispettodelledisposizionivigenti in materia di eliminazionedellebarrierearchitettoniche. Atal fine, il Sindaco può richiederealproprietariodell'immobile oall'intestatario della concessioneunadichiarazioneresa sotto formadi perizia giurata redatta da untecnicoabilitato.

4.Nel casodi opere pubbliche, fermo restandoildivieto di finanziamentodi cuiall'art. 32, comma 20, della legge28febbraio 1986, n. 41(Leggefinanziaria 1986), e l'obbligodelladichiarazione delprogettista,l'accertamento di conformitàallanormativa vigente inmateria dieliminazione dellebarrierearchitettoniche spettaall'amministrazionecompetente, che ne daatto insede di approvazionedel progetto.

5.La richiesta dimodifica didestinazione d'uso diedifici in luoghipubblici o aperti alpubblico èaccompagnata dalladichiarazione di cuial comma 2. Il rilasciodelcertificato diagibilità o di abitabilità ècondizionato allaverificatecnica dellaconformità della dichiarazioneallo statodell'immobile

6.L'esecuzionedi interventi di nuovacostruzione edi recupero globale inedificipubblici e privati apertial pubblico,realizzati in difformitàdalledisposizioni vigenti inmateria diaccessibilità e di eliminazionedellebarrierearchitettoniche, nei qualile difformità siano talidarendereimpossibile l'utilizzazione dell'operada parte dellepersonedisabili,comporta la dichiarazione diinabitabilità oinagibilitàparziale ototale dell'edificio. Ilprogettista, il direttoredeilavori, ilresponsabile tecnico degliaccertamenti per l'agibilitàol'abitabilitàed il collaudatore, ciascunoper la propriacompetenza,sonodirettamente responsabili ai sensidell'art. 24, comma7, dellalegge104/1992.

7. I piani dieliminazionedellebarrierearchitettoniche di cui all'art. 32, comma 21,dellalegge41/1986 sonomodificati con integrazionirelativeall'accessibilitàdegli spaziurbani, con particolareriferimentoall'individuazione eallarealizzazione di percorsiaccessibili,all'installazione disemaforiacustici per non vedenti edalla rimozionedella segnaleticainstallatain modo da ostacolare lacircolazione dellepersone disabili.

8.Icomuni adeguano i propriregolamenti edilizialle disposizioni dicuiall'art. 27 della legge118/1971, all'art. 2 delD.P.R. 284/1978,allalegge 13/1989 e successivemodificazioni, e al D.M.lavoripubblici236/1989, entro centottantagiorni dalla data di entratainvigoredella presente legge. Scaduto taletermine, le normedeiregolamentiedilizi comunali contrastanti con ledisposizionidelpresente articoloperdono efficacia.

ART. 6. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti.- 1.Iprogettirelativi alla costruzione di nuovi edificiovveroallaristrutturazione diinteri edifici esistenti sono redattiinosservanzadelle prescrizionitecniche stabilite dal D.P.R.384/1978,per gliedifici pubblici, e delleprescrizioni tecniche emanatecon D.M.lavoripubblici 236/1989, per gliedifici privati, ivi compresiquelliapertial pubblico, per i luoghiprivati aperti al pubblico e pergliedificidi edilizia residenzialepubblica e agevolata.

2. Alfinedigarantire l'accessibilità e lavisitabilità degli edificipubblicieprivati esistenti e di ogni luogoaperto al pubblico,laGiuntaregionale può deliberare ulterioriprescrizionitecnicheadintegrazione e specificazione di quelle di cui alcomma 1.

3.Ledisposizionidi cui ai commi 1 e 2 si applicano anchepergliinterventi diristrutturazione parziale di edifici pubblici,diedificidi ediliziaresidenziale pubblica ed agevolata e diedificiprivati,ivi compresiquelli aperti al pubblico, limitatamenteallospecificointerventoprogettato.

4. Per gli edificipubbliciesistenti, nonassoggettatiad interventi di ristrutturazione, aiqualisonoapportate, ai sensidell'art. 1 del D.P.R. 384/1978, lepossibilieconformi varianti,possono essere adottati criteridiprogettazionevolti a conseguirelivelli di accessibilità noninferioria quelliprevisti dal D.M. lavoripubblici 236/1989.

5.Leprescrizionitecniche di cui ai commi 1 e2 non si applicano asingoleparti diedifici che, nel rispetto dinormative tecnichespecifiche, nonpossonoessere realizzate senzabarriere architettoniche,ovvero asingolivolumi tecnici il cui accessoè riservato esclusivamenteadaddetti alavorazioni specialistiche cheper la loro natura sonodeltuttoprecluse a persone disabili.

ART.7.Edificisoggetti aivincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089esuccessivemodificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497esuccessivemodificazioni.- 1. Per gli edifici pubblici eprivatiaperti alpubblico soggetti avincoli di cui alle leggi 1 giugno1939, n.1089(Tutela delle cosed'interesse artistico e storico)esuccessivemodificazioni, e 29giugno 1939, n. 1497 (Protezionedellebellezzenaturali) e successivemodificazioni, nonché ai vincoliprevistidaleggi speciali e regionaliaventi le medesime finalità,qualoraleautorizzazioni previste dagliarticoli 4 e 5 della legge13/1989nonpossano venire concesse per ilmancato rilascio del nulla ostadapartedelle autorità competenti allatutela del vincolo, laconformitàallenorme vigenti in materia diaccessibilità e disuperamentodellebarriere architettoniche puòessere realizzata, d'intesaconl'organocompetente alla tutela delvincolo, conapparecchiaturerispondenti allespecifiche di cui alpunto 8.1.13. delD.M. lavoripubblici 236/1989ovvero con opereprovvisionali, comedefinite dall'art.7 del decretodel Presidentedella Repubblica 7 gennaio1956, n. 164(Norme per laprevenzione degliinfortuni sul lavoro nellecostruzioni),nei limitidella compatibilitàsuggerita dai vincoli stessi;laddove perla naturadei luoghi e delleopere non fossero possibili gliaccorgimentisopradescritti, ilgerente provvederà a renderliaccessibilimediantepersonale all'uopoaddetto.

Capo III

INTERVENTIFINANZIARIPERL ELIMINAZIONEED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIEREARCHITETTONICHEDAGLIEDIFICIPUBBLICIE PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI ALPUBBLICO

ART. 8. Edifici e luoghi pubblici.- 1.Perlarealizzazione di opere direttamente finalizzatealsuperamentoeall'eliminazione delle barriere architettoniche inedificieluoghipubblici, ivi compresi gli edifici diediliziaresidenzialepubblicasovvenzionata, possono essere concessicontributiagli entipubblici inmisura non superiore al novanta per centodellaspesaeffettivamentesostenuta, comprensiva dei costidiprogettazione,appalto, esecuzione edirezione lavori, e comunque perunimporto nonsuperiore a lire 300milioni per ogni singolo immobile.

2.Icontributidi cui al comma1 non sono cumulabili con quelli concessiinbase ad altreleggiregionali per interventi, sullo stessoimmobile,relativi allatipologiadi opere finanziate con la presentelegge.


ART. 9. Edifici e luoghi privati aperti al pubblico.- 1.Perlarealizzazione di opere direttamente finalizzatealsuperamentoeall'eliminazione delle barriere architettoniche inedificieluoghiprivati aperti al pubblico, possono essereconcessicontributiaisoggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),inmisuranonsuperiore al settantacinque per centodellaspesaeffettivamentesostenuta e comunque per un importo nonsuperiore alire100 milioniper ogni singola unità immobiliare.

2.Icontributi dicui alcomma 1 non sono cumulabili con quelli concessiinbase ad altreleggiregionali per interventi, sulla stessaunitàimmobiliare, relativiallatipologia di opere finanziate con lapresentelegge.


ART. 10. Edifici privati.- 1.Perlarealizzazionedi opere direttamente finalizzate alsuperamentoeall'eliminazione dellebarriere architettoniche inedifici,ivicompresi gli edifici adibiti aluoghi di lavoro e gliedificidiedilizia residenziale agevolata, possonoessereconcessicontributialle persone di cui all'art. 3. comma 1,lettera c),nellamisurapercentuale indicata all'allegato A e comunqueper unimportononsuperiore a lire 20 milioni per ogni singolointervento,ovverononsuperiore a 30 milioni per la realizzazione diascensori.

2.Perlarealizzazione di ascensori possono essereconcessiaicondominicontributi in misura non superiore al settantacinquepercentodellaspesa effettivamente sostenuta e comunque per unimportononsuperiorea lire 50 milioni.

3. I contributi di cui aicommi 1e 2sonointegrativi e temporaneamente sostitutivi di quelliconcessiaisensidel!a legge 13/1989, i cui beneficiari avranno curadirimborsareallaRegione.

4. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

ART. 11. Ausili e attrezzature.- 1.Perausilieattrezzature si intendono beni mobili idonei almiglioramentodellavitadi relazione e al superamento delle barrierearchitettonicheinterneedesterne agli edifici e dispositivi atti afavorire l'accessoe lamobilitàinterna agli stessi.

2. Perl'acquisto e la posa inoperadi ausilie attrezzature, come definitidal comma 1, possonoessereconcessi, previorilascio di attestazionedi congruità da partedelServizio affarigenerali, assistenza eservizi socialidell'Assessoratodella sanità edassistenza sociale,contributi:

a)ai soggetti dicui all'art. 3,comma 1, allelettere a) e b), in misuranon superiore alnovanta percento dellaspesa effettivamente sostenutae comunque per unimporto nonsuperiorea lire 50 milioni per ognisingolo intervento;

b)allepersone dicui all'art. 3, comma 1,lettera c) nella misurapercentualeindicataall'allegato A, dedottol'eventuale finanziamentoconcesso dalServiziosanitario regionale.

Capo IV

FUNZIONI REGIONALI

ART. 12. Piano annuale di intervento.- 1.Entroil31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale adotta ilpianoannualediintervento per l'eliminazione delle barrierearchitettonichenelqualesono definiti:

a) le modalità per laripartizionedeifondiregionali, fermo restando che i fondi riservatialleagevolazioniafavore degli enti pubblici non devono superare ilsessantapercentodell'ammontare complessivo;

b) le priorità di intervento, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

ART. 13. Informazione e accessibilità.- 1.IlServizioaffari generali, assistenza e servizisocialidell'Assessoratoregionaledella sanità e assistenza socialeècompetente in merito agliaspettitecnici e sociali relativialladisabilità fisica, psichica esensoriale;esso attende, medianteipropri uffici, ai seguenti compiti:

a)consulenzagratuitariguardantegli ausili, gli adempimenti,l'accessibilitàel'integrazione sociale e losviluppo della vita direlazioneingenerale delle persone disabili;

b)raccoltadellesoluzioniedilizie e tecniche, adottate o adottabili,volteamigliorarel'accessibilità e la visitabilità, da parte dellepersoneconridotta oimpedita capacità motoria o sensoriale, degliedificipubblicieprivati;

c) catalogazione ed archiviazionedelladocumentazioneedei dati in cui alla lettera a) mediantetecnologieinformatiche cheneconsentano l'accesso e la consultazione,anche inrete telematica,aenti, istituzioni, associazioni pubbliche eprivate,nonchéaglioperatori e ad ogni persona interessata;

d)rilasciodinullaosta preventivo in materia di accessibilità a tuttigliedificidarealizzarsi con parziale o totale finanziamento pubblico;

e)promozionediiniziativedi formazione, aggiornamento e addestramentofinalizzatealraggiungimentodegli obiettivi della presente legge;

f)promozionediiniziative disensibilizzazione dei cittadini e diinformazionedeisoggettiinteressati, finalizzate al raggiungimentodegliobiettividella presentelegge;

g) attuazione di ognialtrointervento voltoall'integrazionesociale delle personedisabiliaffidatoglidall'Assessorato della sanitàed assistenza sociale.

2.Nellosvolgimentodei compiti di cui alcomma 1, il Servizio si avvaledellacollaborazionedell'Unità sanitarialocale della Valle d'Aosta,nonchédi ogni altroente, istituzione,associazione, di natura siapubblicache privata,competente in materia.


Capo V

MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI

ART. 14. Domande di contributo degli enti pubblici.- 1.Perottenerei contributi di cui agli articoli 8 e 11, glientipubblicipresentanodomanda al Servizio di cui all'art. 13 entro il1¡aprile diogni anno,con l'indicazione delle opere da realizzare edeibeni daacquistare,nonché della relativa spesa.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate della documentazione definita con il piano di cui all'art. 12.

3.LaGiuntaregionale,entro trenta giorni dalla scadenza del termine dicuial comma1, deliberain merito alle domande presentate secondo icriterie con leprioritàstabiliti dal piano di cui all'art. 12.

ART. 15. Domande di contributo dei soggetti privati.- 1.Perottenereicontributi di cui agli articoli 9, 10 e 11, isoggettiprivatipresentanodomanda al Sindaco del comune nel cuiterritoriol'immobile èubicato,entro il 1¡ marzo di ogni anno, conl'indicazionedelle operedarealizzare e dei beni da acquistare, nonchédellarelativa spesa.

2.Qualorala realizzazione di operedirettamentefinalizzate al superamentoeall'eliminazione dellebarrierearchitettoniche insista suimmobilidetenuti a titolo dilocazione daisoggetti di cui al comma 1,alladomanda dovrà essereallegato un attodi assenso del proprietario.

3.Lepersone di cuiall'art. 3,comma 1, lettera c), devonocontestualmentepresentare ladomanda,relativa allo stesso immobile, peraccedere alFondo specialedi cuiall'art. 10 della legge 13/1989.


ART. 16. Assegnazione dei fondi regionali ai comuni.- 1.Entroiltermine perentorio di trenta giorni dalla scadenza delterminedicuiall'art. 15, i comuni, a seguito di appositaistruttoria,comunicanoallaRegione il loro fabbisogno complessivo,sulla basedelledomandepresentate dagli enti e dai soggettiinteressati eritenuteammissibili.

2.Entro i quarantacinquegiorni successiviallascadenza del termine di cuial comma 1, laGiunta regionale assegnaetrasferisce ai comuni i fondidisponibili,secondo i criteri e conlepriorità stabiliti dal piano dicui all'art.12.

3. Icomuni,sulla base dei fondi regionali loroassegnati,eventualmenteintegraticon fondi propri, provvedono allaripartizionedei contributifra isoggetti e gli enti che ne hanno titolo.


ART. 17. Modalità di erogazione dei contributi.- 1.L'erogazionedelcontributoè disposta dalla Regione o dal comunecompetente entrotrentagiorni dallapresentazione della documentazioneattestante lespesesostenute perl'esecuzione delle opere o l'acquistodei beni,sulla basedelladocumentazione attestante le spese, fattosalvo quantoprevisto dalcomma2.

2. La Regione, all'atto dellaconcessionedel contributoaglienti pubblici, può anticipare, nellimite delcinquanta percento,l'erogazione del contributo medesimo.

3.Qualoralaspesaeffettivamente sostenuta risulti inferiore aquellaammessa,ilcontributo è conseguentemente ridotto, fermo restandoilrispettodeilimiti percentuali di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

4.Qualoraleopererealizzate e i beni acquistati non risultinoconformialladocumentazionepresentata con le domande di cui agliarticoli 14 e15, edisposta larevoca del contributo .

5. Lesommeeventualmenterecuperate daicomuni, per effetto dei provvedimentidicui ai commi 3 e4, possonoessere reimpiegate finoall'esaurimentodelle graduatoriedegli aventidiritto e alraggiungimento dei limitidi cui agli articoli9, 10 e 11.

6.Icomuni trasmettono allaRegione il rendiconto deicontributierogatientro un anno daltrasferimento dei fondi,provvedendo allarestituzionedelle sommerimaste eventualmenteinutilizzate.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 18. Abrogazione di norme.- 3.Laleggeregionale17 giugno 1992, n. 25 (Disposizioni regionali inmateriadisuperamento edeliminazione delle barriere architettoniche)èabrogata.


ART. 19. Norme transitorie.- 1.Isoggettipubblicie privati che hanno presentato domanda entro ladatadi entratain vigoredella presente legge ai sensi,rispettivamente,del capo III edel capo Vdella L.R. 25/1992 mantengonoil dirittoall'applicazionedelle suddettenorme.

2. Con unpianostraordinario di interventoavente lecaratteristiche di quello dicuiall'art. 12 si provvede alladefinizionedelle domandegiacentipresentate dai soggetti pubblici dicui al comma 1.

3. Per i soggetti privati è immediatamente applicabile l'art. 10, comma 3.


ART. 20-21. (Omissis) Stanziamenti di spesa.

VENETO

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