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HOME > Servizi base > Normativa > Barriere architettoniche - normativa regionale


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LEGGE PROVINCIALE DI TRENTO 7 GENNAIO 1991, N. 1

(B.U. Trentino-Alto Adige 15 gennaio 1991, n. 3)

Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto della legge. -1. Le disposizioni della presente legge sono rivolteall'eliminazionedelle barriere architettoniche nella provincia diTrento, al fine diassicurare ai portatori di minorazione una migliorevita di relazione,attraverso:

a) la disciplina edilizia dellenuove costruzioni,delle ristrutturazioni ed altre attività edilizie edi ogni spazioaperto al pubblico;

b) gli interventi finanziariperl'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubbliciedaperti al pubblico, nonchè dagli spazi aperti al pubblico;

c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati;

d) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie.

2.Aifini dell'applicazione della presente legge, sono portatoridiminorazione i soggetti che in ragione di difficoltà motorie,sensorialie psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti daqualsiasicausa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni adusufruire, incondizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dellestrutture ediliziee di ogni spazio aperto al pubblico, nonchè dei mezzidi locomozione edei mezzi di trasporto pubblico.

3. Si intendeper spazio apertoal pubblico ogni edificio o spazio recinto in cuil'accesso,subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito adun numeroindeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.


Art. 2 - Ufficio provinciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche. -1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dallapresentelegge è autorizzata l'istituzione, nell'ambito del serviziolavoripubblici degli enti locali, di un ufficio, in aggiunta aquellistabiliti dall'art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.12 esuccessive modificazioni.

Capo II

Disposizioni edilizie

Art. 3 - Coordinamento con le norme edilizie. -1. Le norme della presente legge nonchè quelle di cui al D.P.R.27aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'art. 27 della legge30marzo 1971, n. 118, per gli edifici pubblici e le prescrizionitecnichedel decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 emanate aisensidell'art. 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per gliedificiprivati, come pure le disposizioni tecniche previste dall'art.4, comma2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamentiedilizicomunali e sui piani e programmi urbanistici contrastanti conesse.

Art. 4 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici. -1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovveroallaristrutturazione di edifici, sono redatti in osservanzadelleprescrizioni tecniche stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384,pergli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche emanate con D.M.14giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati, ivi compresiquelliaperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico eper gliedifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2.Al finedi garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilitàdegliedifici e di ogni spazio aperto al pubblico la Giunta provincialepuòdeliberare ulteriori prescrizioni tecniche anche diverse da quelledicui al comma 1 e in ogni caso volte a perseguire le finalitàdellapresente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2siapplicano anche per gli interventi di ristrutturazione parzialediedifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblicaedagevolata e di edifici privati aperti al pubblico, limitatamenteallospecifico intervento progettato.

4. Nei progetti diampliamentodi edifici pubblici o privati aperti al pubblico, ivicomprese lestrutture turistiche ricettive, redatti in conformità allenorme di cuiai commi 1 e 2, deve essere garantito l'accesso agli spazidi utilizzocomune.

5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1e 2 non siapplicano a singole parti di edifici che, nel rispetto dinormativetecniche specifiche, non possono essere realizzati senzabarrierearchitettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cuiaccesso èriservato ai soli addetti specializzati.

Art. 5 - Altri interventi edilizi .-1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, si applicanoancheagli interventi edilizi diversi da quelli previsti dal medesimoart. 4,assoggettati a concessione, ad autorizzazione ovvero allapresentazionedella relazione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio1985, n. 47,limitatamente allo specifico intervento progettato.

2.Lamodifica di destinazione d'uso di immobili, finalizzata ad unpubblicoutilizzo, è subordinata all'accertamento, in sede di rilasciodelprovvedimento autorizzatorio da parte del sindaco,dell'accessibilitàdell'immobile stesso, da parte dei portatori diminorazione, ivicompresa la realizzazione di parcheggi nelle zoneantistanti eretrostanti l'accesso.

3. Le disposizioni di cui alcomma 1 nonsi applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblicae agevolatae residenziale privata.


Art. 6 -Interventi darealizzare su edifici individuati dai piani di cui agliartt. 3 e 4della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 . -1. Nel casodi interventi su edifici individuati dai piani di cui agliartt. 3 e 4della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 leprescrizioni tecnichedi cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 sono derogabilisu autorizzazione delsindaco in sede di rilascio della concessione oautorizzazione, previoparere favorevole del servizio lavori pubblicidegli enti locali.

Art. 7 - Verifica in occasione del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità. -1. Il sindaco, per poter rilasciare la licenza di abitabilità odiagibilità ai sensi dell'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,deveaccertare che le opere siano state realizzate nel rispettodellapresente legge.

2. A tal fine egli può richiedere alproprietariodell'immobile una dichiarazione, resa sotto forma diperizia giurata,redatta da un tecnico abilitato.

3. Qualorarisulti la difformitàanche parziale da quanto previsto dalla presentelegge, il sindaco nonrilascia la licenza ed applica le sanzioni di cuiall'art. 22.

Capo III

Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici esistenti e da altri luoghi

Art.8- Rimozione delle barriere architettoniche dagli edificipubblici,privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblicoesistenti. - 1. Entro sei anni dall'entrata in vigore dellapresente legge, devonoessere eliminate, da parte dei proprietari, lebarriere architettonichedagli edifici pubblici, privati aperti alpubblico e dagli spazi apertial pubblico esistenti.


Art. 9 - Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti. -1. Per la rimozione delle barriere architettoniche dagli edificiprivatiesistenti si applicano le norme di cui agli artt. 2 e 3 dellalegge 9gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 10 - Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. -1. Per gli interventi rivolti alla rimozione dellebarrierearchitettoniche, ove l'immobile sia sottoposto ai vincoli dicui allalegge 1° giugno 1939, n. 1089, le competenti autoritàprovvedono alrilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dallapresentazionedella domanda, anche impartendo, se necessario, appositeprescrizioni.

2. In caso di mancata comunicazione del provvedimento entro il termine di novanta giorni, gli interventi si intendono assentiti.

3.L'autorizzazionepuò essere negata solo qualora non sia possibilerealizzare gliinterventi senza grave e serio pregiudizio per il benetutelato agiudizio dei competenti organi provinciali di tutela.

4.Ildiniego è motivato con specifica indicazione della natura edellaserietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapportoall'edificioin sè o al complesso in cui l'opera si colloca e conriferimento atutte le alternative eventualmente prospettate nelladomanda.

5.Nei casi di impossibilità di rimozione delle barrierearchitettonichenegli immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge1° giugno 1939,n. 1089, la Giunta provinciale individua con propriadeliberazionemezzi e modalità per garantirne la visitabilità da partedelle personeportatrici di minorazione.


Art. 11 - Campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari. -1. I campeggi, i villaggi turistici e gli stabilimenti balnearidevonogarantire la loro visitabilità, accessibilità e fruibilità aisoggettiportatori di minorazione.

Art. 12 - Rifugi alpini. -1. Le norme di cui alla presente legge si applicano ancheagliinterventi edilizi riguardanti i rifugi alpini, ad eccezione diquellinon serviti da strade transitabili con mezzi meccanici o dafunivie.


Art. 13 - Parchi naturali e zone di interesse naturalistico ed archeologico .-1. La provincia promuove l'adeguamento dei percorsi di visita aiparchinaturali ed alle zone di interesse naturalistico edarcheologico, alfine di consentirne la visitabilità da parte deisoggetti portatori diminorazione.

Art. 14 - Circolazione sulle strade forestali .-1. Sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio delbosco,il transito dei veicoli a motore che trasportano personeportatrici diminorazione non è subordinato al rilasciodell'autorizzazione di cuiall'art. 6 della legge provinciale 23novembre 1978, n. 48, comesostituito dall'art. 11 della leggeprovinciale 16 dicembre 1986, n. 33,purchè i veicoli stessi sianomuniti del contrassegno approvato condecreto ministeriale 8 giugno1979.

Capo IV

Interventifinanziari per l'eliminazionedelle barriere architettoniche dagliedifici pubblici, privati apertial pubblico e dagli spazi aperti alpubblico

Art. 15 - Piani di intervento .- 1. LaGiunta provinciale adotta i piani di interventofinalizzatiall'eliminazione, da parte dei proprietari, dellebarrierearchitettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti alpubblicononchè dagli spazi aperti al pubblico.

2. I piani,elaboratisulla base di criteri di priorità e funzionalità, hannoduratatriennale e possono essere aggiornati annualmente.

3. LaGiuntaprovinciale stabilisce con propria deliberazione i termini perlapresentazione delle domande intese ad ottenere le agevolazioni dicuial presente articolo nonchè la documentazione da allegare allemedesime.

4.Per la realizzazione degli interventi previsti neipiani di cui alcomma 1, la Giunta provinciale con propria deliberazionedetermina icasi di ammissibilità, la misura dell'agevolazione finoallaconcorrenza dell'intera spesa ammessa, le modalità per laconcessione el'erogazione delle agevolazioni stesse.

Capo V

Interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati

Art. 16 - Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati .-1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alsuperamentoed all'eliminazione delle barriere architettoniche inedifici privatiesistenti, ivi compresi gli edifici di ediliziaresidenziale agevolata,la Giunta provinciale può concedere contributicon le modalità di cui alcomma 3.

2. Possono presentare domanda,con le proceduredeterminate dal presente capo, i soggetti indicatiall'art. 1, comma 2,coloro i quali abbiano in carico i citati soggettiai sensi dell'art. 1del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè icondomini ove risiedono lesuddette categorie di beneficiari. Talicontributi sono cumulabili conquelli concessi a qualsiasi titolo aimedesimi soggetti.

3. Ilcontributo è concesso in misura parialla spesa effettivamente sostenutaper costi fino a lire diecimilioni; è aumentato del trentacinque percento della spesaeffettivamente sostenuta per costi da lire diecimilioni a lire trentamilioni e altresi’ di un ulteriore dieci per centoper costi da liretrenta milioni a lire cento milioni. Annualmente laGiunta provincialeaggiorna i suddetti importi in relazione all'aumentodell'indice ISTATdei prezzi al consumo per le famiglie degli operai edimpiegatirelativo all'anno precedente.

4. Le disposizioni di cuiaiprecedenti commi si applicano anche alle domande prodotteprimadell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non èstatoancora concesso il contributo previsto dalla legge 9 gennaio 1989,n.13.


Art. 17 - Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni .-1. Per l'ottenimento delle agevolazioni previste dall'art. 16,gliinteressati presentano domanda al sindaco del Comune in cui èsitol'immobile, con l'indicazione delle opere da realizzare e dellaspesaprevista, entro i termini stabiliti con deliberazione dellaGiuntaprovinciale.

2. Alle domande è allegata la documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

3.Ilsindaco, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del terminedicui al comma 1, stabilisce il fabbisogno complessivo del Comune,sullabase delle domande ritenute ammissibili indicate secondo l'ordinedipriorità, e trasmette copia delle stesse alla Provincia.

4.LaGiunta provinciale assegna ai Comuni somme per la coperturadelfabbisogno di cui al comma 3, sulla base di criteri stabiliticonpropria deliberazione.

5. Le modalità di erogazione, dapartedella Provincia ai Comuni e dai Comuni ai beneficiari, sonostabilitecon deliberazione della Giunta provinciale.

Capo VI

Disposizioni ed interventi in materia di trasporti

Art. 18 - Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico .-1. La Provincia promuove l'adeguamento dei servizi di trasportopubblicoonde consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti portatoridiminorazione.

2. L'adeguamento viene perseguitotramitel'adattamento dei mezzi di trasporto e delle struttureconnesse,tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonchè attraversol'adozionedi nuove modalità organizzative del servizio stesso.

3.Iprogrammi di investimento dei servizi di trasporto vengonoredattitenuto conto delle proposte formulate dall'ufficio di cuiall'art. 2.

Art. 19 - Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione. -1. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente oarimborsare a soggetti portatori di minorazione le spese necessarieperl'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzionedelleminorazioni anatomiche o funzionali di cui agli artt. 478 e 479delD.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e successive modificazioniedintegrazioni.

2. La Giunta provinciale è altresi’ autorizzataaconcedere un contributo fino ad un massimo del 40 per cento dellaspesariconosciuta ammissibile, per l'acquisto di motoveicoli edautoveicoli,ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del commal.3. LaGiunta provinciale è inoltre autorizzata a rimborsare la spesaperl'adattamento di mezzi, ai fini del trasporto dei soggetti portatoridiminorazione sprovvisti di patente.

4. Le disposizioni di cuiaicommi 1 e 2 valgono anche per i veicoli di serie già dotatidiopportuni servomeccanismi e che non necessitano diulterioreadattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versionenormaledel veicolo e quella adattata dalla casa costruttricesiaquantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborsoaisensi del comma 1.

5. All'attuazione degli interventi di cuialpresente articolo si provvede secondo criteri e modalità dastabilirsicon deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito ditali criteridevono essere previsti, in particolare, limiti massimi direddito perl'accesso agli interventi stessi.

6. La Giuntaprovinciale èautorizzata a concedere, a soggetti idonei, contributi perl'acquistodi mezzi ed attrezzature per l'insegnamento finalizzatoalconseguimento della patente A, B e C, speciale, fino allatotalecopertura della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di criteriemodalità stabilite con apposita deliberazione.

Art. 20 - Servizi di trasporto e di accompagnamento. -1. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni concooperative,organizzazioni di volontariato o altri soggetti idonei, alfine diassicurare il servizio di trasporto e di accompagnamento afavore diportatori di minorazione.

2. La Giunta provinciale èautorizzata astipulare apposite convenzioni con i gestori dei servizidi trasportoprivati e di taxi per favorire l'utilizzo dei loro mezzida parte diportatori di minorazione .

3. I requisiti necessariperl'espletamento del servizio di cui ai commi l e 2, sonodeterminatidalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

4.I criteriper la determinazione della misura della partecipazioneprovincialealla spesa derivante da quanto previsto ai commi l e 2,nonchè lemodalità di compartecipazione degli utenti alla spesa stessa,vengonoindividuati con deliberazione della Giunta provinciale.

5.Lequote di compartecipazione degli utenti alla spesa sono versateallatesoreria della Provincia ed introitate al bilancio provinciale.

6.LaGiunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni,sugliimporti da corrispondere a fronte di prestazioni disciplinatedaconvenzioni e fornite da soggetti di cui al comma l secondo icriteristabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.


Art.21- Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n.43,concernente "Norme in materia di ordinamento e finanziamentodeitrasporti pubblici su strada". - 1. Al primo commadell'art.24 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, sonoaggiunte leparole: "nonchè nell'art. 20 della legge provincialeconcernente"Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia diTrento"".

2.Nella prima applicazione del presente articolo, laGiunta provincialeprovvede alle necessarie integrazioni del pianounitario previstodall'art. 24, primo comma, della legge provinciale 17ottobre 1978, n.43.


Capo VII

Disposizioni finali, finanziarie e transitorie


Art. 22 - Sanzioni .-1. Per gli interventi di cui agli artt. 4 e 5, eseguiti in contrastoconle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, semprechènonsiano irrogabili le sanzioni dell'acquisizione al patrimoniopubblicoovvero della demolizione e rimessa in pristino, previste dallalegge 28febbraio 1985, n. 47, le sanzioni di cui ai commi seguenti.

2.Ilsindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto conledisposizioni di cui alla presente legge e la restituzione inpristino inconformità al progetto cui si riferisce la concessione oautorizzazioneedilizia ovvero la relazione depositata ai sensidell'art. 26 dellalegge 28 febbraio 1985, n. 47.

3. Nel caso dimancatarealizzazione delle opere, previste nel progetto cui siriferisce laconcessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazionedepositata aisensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,il sindaco neordina l'esecuzione.

4. Per l'esecuzione deiprovvedimenti delsindaco previsti ai commi 2 e 3, ivi compresol'eventuale recupero dellesomme per le spese sostenute, si applicanole norme e le procedure dellavigente disciplina urbanistica.

Art. 23 - Pubblicazione delle deliberazioni .-1. Le deliberazioni di attuazione della presente legge sonoadottatedalla Giunta provinciale sentita la Commissione legislativacompetentein materia di barriere architettoniche e pubblicate sulBollettinoUfficiale della Regione.


Artt. 24, 25 e 26 - Autorizzazioni di spesa. (Omissis).Art. 27 - Norme abrogate. - 1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12;

b) art. 45 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;

c) art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22;

d) legge provinciale 21 novembre 1988, n. 40;

e) legge provinciale 27 agosto 1990, n. 27.

2. Tutte le altre norme in vigore si applicano in quanto compatibili con la presente legge.

3.Continuanoad applicarsi le norme di cui al comma 1 per le domande dicontributopresentate anteriormente all'entrata in vigore dellapresente legge,salvo quanto disposto al comma 4 dell'art. 16.

4.Finoall'adozione delle deliberazioni di fissazione dei limiti direddito,dei criteri e delle modalità, di cui all'art. 19, commi 5 e6,continuano ad applicarsi quelli stabiliti con la deliberazione dicuiall'ultimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 27 luglio1981,n. 12.

Art. 28 - Norme transitorie. - 1. La presente legge non si applica alle procedure ed ai rapporti giuridici instaurati prima della sua entrata in vigore.

VALLE D’AOSTA

VENETO

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