MENÙ RAPIDO: contenuto || menù principale || sottomenù

Area OPERATORI TURISTICI

Primo accesso? REGISTRATI e inserisci la tua struttura turistica

Turismo senza barriere

Turismo per tutti, turismo su misura
cambia layout: solo testo | alto contrasto | grafico



HOME > Servizi base > Normativa > Barriere architettoniche - normativa regionale


LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

PIEMONTE

SARDEGNA

TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1991, N. 47

(B.U. Toscana 19 settembre 1991, n. 56)

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art. 1 - Finalità, obiettivi, contenuti .-1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge30marzo 1971, n. 118 e suo decreto di attuazione 27 aprile 1978, n. 384edella legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata ed integrata dallalegge27 febbraio 1989, n. 62, la presente legge detta norme perlarealizzazione e per la piena utilizzazione di un ambientecostruitorispondente alle esigenze di tutti i cittadini,indipendentementedall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche esenso-percettive alfine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo diogni attività.

2.Ai fini della presente legge per ambientecostruito si intendel'insieme degli edifici e degli spaziarchitettonici ed urbanistici conle relative infrastrutture, compresi imezzi di trasporto pubblico, incui si svolgono attività legate allavita di relazione.

3. Lapresente legge disciplina l'attività deisoggetti pubblici e privatiper conseguire gli obiettivi atti adeliminare situazioni di rischio,di ostacolo o di impedimento allamobilità e fruibilità generalecomunemente definiti barrierearchitettoniche e sensoriali e recaprescrizioni nonchè individuaincentivi per la sua attuazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione. - 1.Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici,pubblicie privati, nonchè agli spazi urbani ed alle infrastrutture ditrasportopubblico destinati alla fruizione dei cittadini.

2. In particolare le norme della presente legge trovano applicazione:

a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;

c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;

d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;

e)aglispazi ed ai percorsi urbani, nonchè alle strutture esterneallecostruzioni di cui al titolo II del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;

f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;

g)aimezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro e fune,nonchèai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenzaregionale;

h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;

i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.

3.L'esecuzionedegli adempimenti per rendere fruibili gli ambienti e lestrutture dicui al precedente comma sono esenti dal pagamento delcontributo di cuiall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.


Art. 3 - Norme tecniche .-1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e dellestrutturecomprese nel campo di attuazione della presente legge, qualidefinitiall'art. 2, devono essere conformati alle disposizioni di cuial D.P.R.27 aprile 1978, n. 384, emanato in attuazione dell'art. 27della legge30 marzo 1971, n. 118 per gli edifici pubblici e alleprescrizionitecniche del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, emanate ai sensidel secondocomma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per gliedificiprivati e alle ulteriori disposizioni aventi carattereprescrittivo,emanate dal Consiglio regionale, entro sei mesi dalla datadi entratain vigore della presente legge, relativamente alle fasi diprogetto,realizzazione e controllo finale degli stessi.

2. Lenormative dicui al primo comma prevalgono sugli strumenti urbanistici esuiregolamenti edilizi comunali fino all'adeguamento degli stessiallenorme della presente legge.


Art. 4 - Competenze della Regione .-1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali edisettore, nonchè nell'espressione dei pareri di cui all'art. 81delD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nelle attività di carattereinformativoe di aggiornamento, la Regione tiene conto con particolareriferimentoai contenuti programmatori ed agli aspetti finanziaridell'obiettivo dieliminare le barriere architettoniche in ambitoregionale e nei servizidi trasporto pubblico per persone di suacompetenza.

2. La Giuntaregionale determina annualmente ilfabbisogno complessivo d'interventoai sensi della legge 9 gennaio 1989,n. 13. Il Consiglio regionale, suproposta della Giunta, approva lemodalità e i criteri per l'accessoalla ripartizione del fondo specialeper l'abolizione delle barrierearchitettoniche negli edifici privati dicui all'art. 10 della citatalegge.

3. La Giunta regionale nominauna commissione a caratteretecnico-scientifico interdipartimentale,presieduta dal Presidentedella Giunta stessa o suo delegato, per larealizzazione degliobiettivi di cui al precedente art. 2 nonchè perfornire agli entilocali supporti tecnici conoscitivi.

4. La commissione di cui al precedente comma è cosi composta:

- quattro dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dai dipartimenti competenti per materia;

-cinqueesperti, di cui tre appartenenti alle Università della Toscana edueindicati dagli ordini professionali competenti per materia;

-unrappresentante della Consulta regionale degli invalidi edeglihandicappati di cui alla L.R. 9 aprile 1985, n. 32 esuccessivemodificazioni;

- due esperti di organizzazionicompetenti inmateria di accessibilità designati rispettivamente dalCentro studiprevenzione e riabilitazione (CE.S.P.RI) e dall'Istitutosuperiore perla prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.).

5.LaGiunta regionale individua i componenti nella predettacommissione,eventuali ulteriori compiti della stessa e i compensi degliesperti inmisura non superiore a quanto determinato dalla leggeregionale.


Art. 5 - Competenze dei Comuni. -1. I Comuni adeguano la propria normativa urbanistica ed edilizia,ipropri atti di pianificazione e l'attività di espressione dei parerisuopere o progetti di competenza di altre amministrazioni secondoquantoindicato al precedente art. 3.

2. I Comuni, inoltre,primadell'approvazione del bilancio di previsione, provvedono adapprovare iprogrammi di abolizione delle barriere architettoniche,indicati alsuccessivo art. 9.

3. In attuazione della legge 9gennaio 1989,n. 13, il Sindaco provvede a trasmettere alla Regione ilfabbisognocomplessivo del Comune derivante dalle richieste di fondi dicuiall'art. 11 della predetta legge.

4. Il Sindaco in sededirilascio delle autorizzazioni o delle concessioni edilizie,prescrivel'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformitàcon lanormativa tecnica di cui al precedente art. 3. Taliautorizzazioni oconcessioni non possono essere rilasciate in mancanzadella prescrittaconformità dei singoli progetti.

5. Il Sindacodispone altresi’le verifiche delle prescrizioni tecniche di cuiall'art. 3 e, in sededi rilascio del certificato di abitabilità, larispondenza di quantoeseguito con le disposizioni richiamate nellostesso articolo.

6.Le disposizioni di cui ai commi quarto equinto si applicano anche agliinterventi di ristrutturazione parzialesu edifici pubblici o privatiesistenti, limitatamente allo specificointervento progettato.(Omissis).

Titolo 2

TRASPORTO PUBBLICO

Art. 06 - Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico - 1.Ilmateriale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere airequisitiprevisti dal Decreto ministro dei trasporti 18 luglio 1981 edal DPR503/96.

2. I veicoli che vengonoimmessiin servizio devono essere conformi alle norme relativeall’accessibilitàe al superamento delle barriere architettonichecontenute nella propostadi direttiva del Parlamento europeo pubblicatasulla Gazzetta Ufficialedelle Comunità Europee del 20/01/98, comeprevisto dalla legge 18 giugno1998, n. 194 (Interventi nel settore deitrasporti).

Art. 07 - Programma di adeguamento del trasporto pubblico - 1.LeAziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblicosuferro, su gomma, su fune nonchè di navigazione di ambito regionale,nelrispetto di quanto previsto dal DPR 503/96, predispongonoprogrammispecifici per l’adeguamento del proprio materiale rotabile edelleproprie strutture ed impianti fissi.

Taliprogrammifissano scadenze temporali per la loro attuazione ed indicanolemodalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e inconformitàalle indicazioni del Programma regionale e provinciale deiservizi ealle indicazioni di pianificazione dei trasporti a livellocomunale.

2.I programmi di investimentonel settore del trasporto pubblico localeautorizzato si conformano aquanto previsto al comma 1 e all’art. 6.

3.Èfatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai comma 1 e 2diadeguare il parco veicoli assicurando una quota non inferiore del20%di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidientroil 31.12.2002: il superamento della soglia minima costituisceelementodi priorità nell’assegnazione dei finanziamenti regionali.

4.Iprogrammi e piani comunali per l’abbattimento dellebarrierearchitettoniche sono preventivamente coordinati con i pianiurbani deltraffico di cui all’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile1992 n.285 secondo quanto previsto dall’ art. 9 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42.

5.Alfine di garantire la mobilità delle persone con handicap i Comuniconpiù di 80.000 abitanti o comunque i Comuni che ricadono inun’areametropolitana devono prevedere, entro il 31.12.2001,l’approvazione diprogetti specifici di mobilità che assicurino unmiglioramento dellaqualità della stessa.

A tal fine devono essere previste:

a) dotazione minima del 5% di Taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo;
b) tariffe differenziate per le persone con handicap;
c) convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi personalizzati;
d)realizzazionedi linee pilota dove siano utilizzati esclusivamentemezzi privi dibarriere architettoniche e dove le principali fermatesiano realizzatesenza barriere architettoniche. Tali linee devonoessere individuatepreferibilmente tra quelle che collegano sedi diospedali, ufficipubblici, impianti sportivi e ricreativi.

Art. 08 - Acquisto dei veicoli e incentivazione per lo studio e la produzione degli stessi

1.LaGiunta regionale all’atto di deliberare i provvedimenti perl’acquistodel materiale rotabile destinato al miglioramento delsistema ditrasporto pubblico, privilegia i veicoli che presentanolecaratteristiche rispondenti ai requisiti della presente legge eallesue successive disposizioni attuative.

2. Abrogato.


Titolo III

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, SANZIONATORIE E FINANZIARIE

Art. 9 - Programmi comunali di intervento. -1. I Comuni predispongono, nell'ambito del programma operativodelleopere e degli interventi comunali previsto dall'art. 3 dellaleggeregionale 30 giugno 1984, n. 41, appositi programmi volti adadeguarel'ambiente costruito alle finalità della presente legge.

2.Glienti e le società pubbliche che svolgono servizi aperti alpubblicopredispongono un programma di adeguamento alle disposizionidellapresente legge sui beni immobili di loro proprietà.

3.Taleprogramma deve fissare scadenze temporali per la sua attuazioneedindicare le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.

4.Ilprogramma di cui al secondo e terzo comma viene inoltrato al Sindacoperla predisposizione dei programmi di cui al primo comma.

5. I programmi di cui ai precedenti commi sono contenuti dai seguenti elaborati:

-rilievodi spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati,aperti alpubblico, riguardante la situazione su tutto il territoriorispettoall'accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;

-relazioneche illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cuiall'art. 2e definisce le priorità d'intervento in riferimento alladisponibilitàfinanziaria ed ai programmi di intervento nei settoristessi nonchè alleindicazioni contenute nelle disposizioni di cui alprimo comma dell'art.3;

- schede tecniche riferite ai singoliinterventi conl'indicazione dell'entità delle opere e dei relativicosti, nonchè deitempi previsti per la realizzazione degli stessi;

- relazione finanziaria contenente, tra l'altro, l'indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese.

6.Perla realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cuialpresente articolo, i Comuni destinano il 10% dei proventiannualiderivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art. 3 dellalegge 28gennaio 1977, n. 10 e dalle sanzioni in materia urbanistica edediliziaivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 37 dellalegge 28febbraio 1985, n. 47 e della L.R. 7 maggio 1985, n. 51, nonchèdellesanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza dinormerelative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservatiaiportatori di handicap motori e sensoriali.

7. La concessionedicontributi regionali per le opere di urbanizzazione primariaesecondaria, è vincolata all'inclusione nei programmi di cui alpresentearticolo delle opere e degli interventi riferiti alcampod'applicazione della presente legge.


Art. 10 - Sanzioni. -1. Per gli interventi di cui all'art. 3 eseguiti in contrasto conledisposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzionidicui ai seguenti commi.

2. Il Sindaco ordina la demolizionedelleopere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui allapresentelegge e la restituzione in pristino in conformità al progettocui siriferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero larelazionedepositata ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985,n. 47.Quando la demolizione o la restituzione in pristino non possaavveniresenza pregiudizio della parte eseguita in conformità, ilSindacorilascia la concessione in sanatoria che, comunque, èsubordinata alpagamento, a titolo di oblazione, del contributo diconcessione inmisura doppia.

3. Nel caso di mancata realizzazionedelle opere,previste nel progetto cui si riferisce la concessione oautorizzazioneedilizia ovvero la relazione depositata ai sensidell'art. 26 dellalegge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco ne ordinal'esecuzione.

4.Salva l'applicazione di altre misure e sanzionipreviste da normevigenti il Sindaco nei casi di mancato adeguamentoalle disposizioni dicui al quarto comma dell'art. 5, irroga unasanzione pecuniaria da lireun milione a lire venti milioni.

5. Lesomme introitate dalComune derivanti da riscossioni di sanzionipecuniarie di cui ai commiprecedenti sono destinate alla realizzazionedei programmi previstidall'art. 9.

(Omissis).

TRENTINO ALTO ADIGE

VALLE D’AOSTA

VENETO

Richiedi informazioni !

info@turismosenzabarriere.it