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HOME > Servizi base > Normativa > Barriere architettoniche - normativa regionale


LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

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PIEMONTE

SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1991, N. 32

(B.U. Sardegna 7 settembre 1991, n. 35)

Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità .-1. La presente legge dispone interventi diretti ad assicurare a tuttiicittadini, indipendentemente da età, sesso, caratteristicheanatomiche,fisiologiche e senso-percettive, nonchè dalle variazionitemporanee opermanenti delle stesse, la massima autonomia per losvolgimento di ogniattività effettuata nell'ambiente costruito.


Art. 2 - Obiettivi .-1. Obiettivo della presente legge è l'adeguamentodell'ambientecostruito al fine di garantire l'assenza di limitiall'eserciziodell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delleesigenzeindividuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Art. 3 - Definizione di barriera architettonica e localizzativa .-1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica siintendequalsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadinidi spazi,edifici e strutture e, in particolare, impedisce o rendepericolosa lamobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale,psichica, dinatura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasicausa.

2.Ai fini della presente legge per barriera localizzativasi intende ogniostacolo o impedimento della percezione connesso allaposizione, allaforma o al colore di strutture architettoniche e deimezzi di trasporto,tale da ostacolare o limitare la vita di relazionedelle persone affetteda difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica,di natura permanente otemporanea, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 4 - Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristichedei mezzi di pubblico trasporto. - 1. La realizzazionee le modifichedelle strutture e delle costruzioni, nonchè gliinterventi in materia ditrasporto pubblico di persone di cui aisuccessivi articoli, devonoperseguire la compatibilità dell'ambientecostruito con la variabilitàdelle esigenze dei cittadini; a tal finedevono essere adottati criteriprogettuali e di controllo rispondentialle diverse esigenze degliutenti e adattabili ai possibili mutamentidelle esigenze stesse.

2.In relazione a quanto previsto al primocomma, la progettazione e lemodalità di esecuzione delle opereedilizie, nonchè le caratteristichedei mezzi di trasporto pubblico dipersone, debbono essere preordinatespecificatamente alla realizzazionedella compatibilità dell'ambientecostruito e consentirel'installazione di manufatti, apparecchiature edispositivi tecnologiciidonei ad assicurare detta compatibilità inconnessione con le diverseesigenze degli utenti.

Art. 5 - Campo di applicazione. -1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici,gliambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, diproprietàpubblica e privata, che prevedano il passaggio o lapermanenza dipersone.

2 In particolare, la disciplina normativa riguarda:

a)gliedifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gliesercizidi ospitalità e quelli di carattere artistico, storico,culturale;

b) gli edifici di uso residenziale abitativo;

c)gliedifici e i locali destinati ad attività produttive dicarattereindustriale, agricolo, artigianale, nonchè ad attivitàcommerciali edel settore terziario;

d) le aree ed i percorsi pedonali urbani nonchè i parcheggi;

e) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

f) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti;

g)imezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonchèimezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

h) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale o locale.


Art. 6 - Norme tecniche di attuazione .-1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e dellestrutturecomprese nel campo di applicazione della presente legge qualidefinitidall'art. 5, devono essere conformi alle disposizioni stataliinmateria, contenute nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del14giugno 1989, n. 236, nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, nonchèalledisposizioni tecniche contenute nel regolamento di cui all'art.19,terzo comma, della presente legge.

Art. 7 - Censimento degli immobili ed edifici pubblici .-1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edificipubblicie di uso pubblico di cui al precedente art. 5, secondo comma,letteraa), interessati da interventi per l'abolizione dellebarrierearchitettoniche.

2. Al censimento provvedono i Comuni sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale.

3.Idati del censimento sono utilizzati ai fini della programmazionedegliinterventi regionali e degli enti locali, nell'ambito dellerispettivecompetenze, nonchè per l'esercizio delle funzioni di cuiall'art. 32,ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 8 - Atti di programmazione regionale. -1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generaliesettoriali, la Regione tiene conto con particolare riferimentoaicontenuti programmatori e gli aspetti finanziari dell'obiettivodieliminare le barriere architettoniche in ambito regionale.


Art. 9 - Atti di programmazione comunale e provinciale. -1. I Comuni e le Province predispongono, entro novantagiornidall'entrata in vigore della presente legge, piani biennalidiintervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell'art.32,ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,finalizzatiall'eliminazione delle barriere architettoniche per lestrutture ecostruzioni di propria competenza, con indicazione degliinterventiprioritari.

2. Trascorso il previsto termine la Regionenomina unCommissario ad acta per la predisposizione dei piani di cuiall'art.32, ventiduesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3.L'approvazionedei piani biennali di cui al precedente comma abilita iComuni e leProvince alla richiesta delle sovvenzioni regionali di cuial successivocapo III, in base all'art. 2, lettera a), della leggeregionale 22aprile 1987, n. 24.

Capo II

Disposizioni in materia urbanistica e per l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata

Art. 10 - Disposizioni generali. -1. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente legge ilorostrumenti urbanistici ed i regolamenti comunali introducendoulterioriprescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagliartt. 1 e 2della presente legge.


Art. 11 - Autorizzazioni e concessioni ad edificare. - 1.In sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni ad edificare,aifini della verifica della conformità dei progetti alle normedellapresente legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di espertiinmateria di abolizione delle barriere architettoniche nellacommissioneedilizia scelti nell'ambito di una terna di nominatividesignati dalleassociazioni dei disabili.

Art. 12 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata .-1. Fermo restando che devono sempre essere garantiti l'accessibilità,ildimensionamento e la predisponibilità di tutti gli alloggi perl'interopatrimonio edilizio pubblico e privato, in modo da assicurareaidestinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogniattività, iprogetti relativi alla costruzione di alloggi di ediliziaresidenzialepubblica e convenzionata devono prevedere la realizzazionedi una quotanon inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione diventi concaratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte deisoggetti congravi difficoltà psico-motorie e senso-percettive.

2.Gli alloggidevono essere conformi alle disposizioni della presentelegge ed essereomogeneamente distribuiti all'interno delle struttureedilizie al finedi evitare una loro concentrazione.


Art. 13 - Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica .-1. I progetti relativi al restauro o al risanamento conservativoeristrutturazione edilizia di alloggi di edilizia residenzialepubblicadevono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore adunalloggio ogni quaranta, o frazioni di quaranta, concaratteristicheconformi alle disposizioni della presente legge ai finidel loroutilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltàpsico-motorie esenso-percettive.

2. Gli alloggi dovranno esserevariamentedistribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantirnelafruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al finedifavorire la vita di relazione degli utenti.

3. Salvoquantoprevisto dal terzo comma del successivo art. 14, l'ente gestore,surichiesta dell'assegnatario, provvede, a proprie spese, allemodifichedell'alloggio per rispondere alle esigenze dell'assegnatariostesso odi componente del suo nucleo familiare, affetti da gravidifficoltàmotorie, sensoriali e/o psichiche.

Art. 14 - Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1.Glienti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblicadevonopredisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore dellapresentelegge, un'indagine conoscitiva che, interpellando i locatari,sia voltaa rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi aifinidell'abolizione delle barriere architettoniche: i dati rilevatidevonoessere tenuti costantemente aggiornati.

2. Entro isuccessivi seimesi gli enti gestori inseriscono nei programmi generaliconcernentigli interventi da effettuare sul patrimonio gestito,l'indicazione deilavori da eseguire a seguito della rilevazione di cuial primo comma edindividuano le priorità di esecuzione e le possibilifonti difinanziamento.

3. In caso di impossibilità di modifichecongruealla necessità del richiedente, gli enti gestori debbonoassumereiniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio ancheoccupato,ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l'assegnazionedi unnuovo alloggio idoneo.

4. In deroga alle procedurediassegnazione di cui all'art. 16 della L.R. 6 aprile 1989, n 13,iComuni provvedono all'assegnazione degli alloggi diediliziaresidenziale pubblica, prescindendo dall'ordine dellacompetentegraduatoria definitiva, ai soggetti aventi disabilitàmotoriapermanente grave inseriti nelle sub-graduatorie di cui alsecondo commadell'art. 13 della stessa legge comprensive dei nucleifamiliari conpresenza di handicappati di cui al punto a.6) dell'art. 9della citatalegge per i quali venga accertata una situazione di disagioabitativo.

5.Gli alloggi di cui al comma precedente, sia dirisulta che di nuovacostruzione, debbono insistere nei piani terra o,comunque, prossimiagli accessi degli edifici di edilizia residenzialepubblica.


Art. 15 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. -1. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettonicheelocalizzative, le concessioni ed autorizzazioni diedificazionerelative ad interventi di manutenzione straordinaria, direstauro e dirisanamento conservativo, nonchè di ristrutturazioneedilizia, comedefiniti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,possono essereeccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensidell'art.41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 esuccessivemodificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoliprevisti daglistrumenti urbanistici vigenti.

2. La deroga èconcessa, surichiesta motivata e documentata a firma dell'estensore delprogetto,esclusivamente per garantire la fruibilità e l'accessibilitàdi quellestrutture o di quegli spazi interessati dall'intervento per iquali nonsia possibile intervenire secondo le prescrizioni dellapresente leggea causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al commaprecedente.


Art. 16 - Variazione della destinazione d'uso degli immobili .-1. La variazione di destinazione d'uso di immobili finalizzata adunutilizzo di carattere collettivo è subordinata al rilascioqualoraricorrano i presupposti di compatibilità con la disciplinaurbanisticavigente della concessione o autorizzazione edilizia,qualieventualmente richieste dalla normativa in vigore.

2. IlSindaco,ove intenda assentire all'istanza di variazione d'uso, accertailpossesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previstedallapresente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.


Art. 17 - Consulenza regionale agli enti locali. -1. Al fine di agevolare l'attuazione della presente legge, laRegionefornisce agli enti locali la consulenza in ordine e questionitecnicheed amministrative inerenti all'esercizio delle funzioni dilorocompetenza.

2. L'attività di consulenza è svolta dalServizioregionale dell'edilizia abitativa.Capo III - Contributiperl'adeguamento delle strutture pubbliche.

Capo III

Interventi a favore dei privati

Art. 18 - Sovvenzioni regionali. -1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1, laRegioneconcede sovvenzioni ai Comuni ed alle Province perl'adeguamento degliedifici esistenti alle prescrizioni tecniche di cuial decreto delMinistero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

2.Lesovvenzioni sono concesse ed erogate con le modalità indicatedagliartt. 4 e 10 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24 esuccessivemodificazioni.

3. Per le medesime finalità della legge9 gennaio1989, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata adisporreannualmente, con legge finanziaria, finanziamenti aggiuntiviaglistanziamenti statali assegnati ai sensi della predetta legge n. 131989.

Capo IV

Trasporti

Art. 19 - Interventi sui mezzi di trasporto collettivo e sulle strutture di servizio .-1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva immissionenelservizio di trasporto collettivo di superficie, di mezzi checonformialle normative statali di omologazione siano dotati dicaratteristicheche garantiscano prestazioni adeguate per i cittadiniportatori dihandicap, e l'adeguamento delle strutture di servizio adessi connesse.

2.Per l'attuazione di quanto previsto dalprecedente comma la Regione,nella formulazione dei piani, programmi eprogetti generali esettoriali prevede la destinazione di risorsefinanziarie per ilprogressivo adeguamento dei mezzi previsti daidiversi sistemi ditrasporto collettivo, da determinarsi con riferimentoallo sviluppotecnico-produttivo e per l'adeguamento e realizzazionedelle strutture,infrastrutture e arredi di servizio ad essi connessi.

3.LaGiunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazionedellapresente legge, presenta al Consiglio regionale, per lasuaapprovazione, la proposta di regolamento contenente ledisposizionitecniche di attuazione per l'eliminazione dellebarrierearchitettoniche nei mezzi di trasporto e nelle struttureedinfrastrutture connesse.


Art. 20 - Abolizione delle barriere localizzative. -1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigoredellapresente legge e allo scopo di uniformare gli interventi, disponeleprescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto enellestazioni dei sistemi tecnici finalizzati a consentire la fruizionedelservizio da parte degli utenti con difficoltà uditive e visive.

2.Decorsisei mesi dall'esecutività della deliberazione di approvazionedi taliprescrizioni tecniche, non possono essere immessi nel servizioditrasporto pubblico locale di persone nuovi mezzi sprovvistideiprescritti sistemi tecnici.

3. La Giunta regionale, perlefinalità di cui al primo comma, èautorizzata a concedereadeguaticontributi ad enti ed imprese di trasporto pubblico.


Art. 21 - Concessioni. -1. Decorsi tre anni dall'esecutività della deliberazione diapprovazionedelle prescrizioni tecniche finalizzate all'abolizionedelle barrierelocalizzative, non possono essere affidate nuoveconcessioni perservizio di trasporto pubblico locale di persone,nèessere rinnovatequelle in atto, ad aziende o imprese che non abbianodotato il parcorotabile dei prescritti sistemi tecnici.

Art. 22 - Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza .-1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi dipiazzadevono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto dipersonesiano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia arotellaripiegata.2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamentivigentientro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresentelegge.

Art. 23 - Norma finanziaria. - (Omissis).

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