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LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1984, N. 54

(B.U. Piemonte 12 settembre 1984, n. 37)

Disposizioniperl'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici diediliziaresidenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istitutiautonomiper le case popolari e dei Comuni.

Art. 1 - Alfine di consentire l'accesso e l'agibilità anche da parte dipersone conridotte o impedite capacità motorie permanenti otemporanee, in tuttigli alloggi di edilizia residenziale pubblica darealizzarsi da partedegli Istituti autonomi per le Case popolari e deiComuni del Piemontesi dovranno adottare soluzioni progettuali cheprevedono l'eliminazionedelle barriere architettoniche, cosi’ comedefinite dal D.P.R. 27 aprile1978, n. 384.

Le presenti norme,che si riferiscono alle nuovecostruzioni e, ove possibile, a quellegià esistenti nel caso che questeultime siano sottoposte aristrutturazione, vengono applicate allatotalità dell'ediliziapubblica residenziale.

Art. 2 - Nelle struttureesterne connesse agli edifici, in applicazione delledisposizioni dicui agli artt. 3 e 4 del D.P.R.27 aprile 1978, n. 384,dovrà essereprevista l'eliminazione di barriere architettonicherelative aipercorsi pedonali e ai parcheggi, nonchè ai posti auto ealleautorimesse singole. La previsione di aree parcheggio, di postiauto edi autorimesse singole senza barriere architettoniche di cuialprecedente comma potrà essere limitata ad un'adeguata percentuale,laquale non dovrà essere inferiore al 5 per cento; in edifici con menodiventi alloggi dovrà comunque essere predisposto almeno un posto autooun'autorimessa singola senza barriere architettoniche.

Art. 3 - All'internodegli edifici, al fine di permettere un agevole accessoagli alloggi, lesoluzioni progettuali che prevedono l'eliminazionedelle barrierearchitettoniche dovranno riferirsi, in applicazionedelle disposizionidi cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16del D.P.R. 27 aprile1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi:accessi al pianoterra, porticati, atri, ripiani di arrivo ai diversilivelli, scale,rampe, corridoi e passaggi, porte, pavimenti, ascensorie apparecchielettrici di comando e di segnalazione.

Qualoraall'interno degliedifici siano previste cantine, soffitte, autorimessesingole o postiauto, questi dovranno essere accessibilipreferibilmente mediantepercorso orizzontale o ascensore.

L'impianto di ascensore negli edifici con più di un piano fuori terra è obbligatorio.


Art.4- Negli alloggi le soluzioni progettuali che prevedono laeliminazionedelle barriere architettoniche dovranno riferirsi, inapplicazione delledisposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 delD.P.R. 27 aprile 1978, n.384, principalmente ai seguenti elementi:porte, pavimenti, apparecchielettrici di comando e segnalazione,nonchè ai locali igienici.

Ilocali igienici dovranno essereopportunamente dimensionati, e ilposizionamento degli apparecchisanitari dovrà permetterel'avvicinamento ed il trasferimento dellapersona su sedia a rotelle.Ilocali igienici dovranno inoltre essereprogettati e realizzati in modotale da consentire l'eventualeinstallazione di corrimano orizzontali everticali e di apparecchielettrici di segnalazione.

Particolareattenzione dovrà essereposta nella progettazione distributivaall'interno degli alloggi, inmodo tale da permettere l'agibilità intutti i locali anche da parte diinvalidi motori su sedie a rotelle,tenendo conto dell'ingombroprobabile dell'arredo.

Art. 5 - Agli oneriderivanti dall'applicazione della presente legge regionalesiprovvederà con i capitoli di spesa del bilancio regionale diprevisioneper l'esercizio finanziario dell'anno 1984 e successivi,relativiall'edilizia sovvenzionata.


Art. 6 -LaGiunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione dellapresentelegge, predispone apposite norme tecniche di attuazione dasottoporreal Consiglio regionale per l'approvazione nei successivi 30giorni.Tali norme ai fini di recepire le esigenze specificherelativeall'edilizia pubblica conterranno disposizioni ed integrazionianche inderoga al Regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n.384

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