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HOME > Servizi base > Normativa > Barriere architettoniche - normativa regionale


LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1990, N. 52

(B.U. Marche 30 aprile 1990, n. 59)

Abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati apertialpubblico e modifica alla L.R. 3 marzo 1990, n. 9 "Norme in materiadiassegnazione e gestione degli alloggi di ediliziaresidenziale pubblica".

Art. 1 - Oggetto . - 1. LaRegione, inattuazione del comma 20 e seguenti dell'art. 32 della legge28 febbraio1986, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni,detta norme perl'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici oprivati aperti al pubblico ed uniforma a tale finalità dicarattereprioritario la propria legislazione.

2. Fermo restandoquantoprevisto dall'art. 8, le norme della presente legge non siapplicanoagli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionataeagevolata.

Art. 2 - Progetti di opere. - 1.Iprogetti sottoposti all'approvazione della Regione, delle provinceedei comuni, riguardanti la costruzione di opere pubbliche ed iprogettifinanziati, in tutto o in parte, dai medesimi enti aventi adoggetto larealizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilitàdebbono essereconformi alle norme del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384,sul superamentodelle barriere architettoniche. In assenza di taleconformità iprogetti non possono essere sottoposti all'esame degliorganicompetenti e la loro approvazione o la concessione di contributioagevolazioni a carico dei rispettivi bilanci non può essere disposta.

2. La progettazione delle suddette opere deve comunque prevedere:

a) gli idonei accorgimenti per la installazione di meccanismi d'accesso ai piani superiori, compresi i servoscala;

b) gli idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o di idonei mezzi di sollevamento;

d)l'installazionedegli immobili con un piano fuori terra, di un idoneoascensore per ogniscala principale raggiungibile mediante rampe privedi gradini.

3.Alle strutture destinate ad attività sociali comequelle scolastiche,sanitarie, assistenziali, culturali e sportive siapplicano leprescrizioni del d.m. (ll.pp.) 14 giugno 1989, n. 236,atte a garantirei requisiti di accessibilità.

4. Il progettistaè tenuto adallegare al progetto la dichiarazione di conformità deglielaborati alledisposizioni della presente legge.


Art. 3 - Interventi e piani di recupero .-1. Alla disciplina dell'art. 2 sono sottoposti anche i progettidiristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, cosi’comedefiniti dall'art. 31, lettere d) ed e) della legge 5 agosto 1978,n.457, di edifici pubblici o di pubblica utilità.

2. Le operedimanutenzione straordinaria, o di restauro e risanamentoconservativo,cosi’ come definite dal citato art. 31, lettere b e c),della legge457/78, di edifici pubblici o di pubblica utilità debbonoessereconformi alla norme del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

E'fattaeccezione esclusivamente per i casi di verificata impossibilitàdirealizzare dette opere ottenendo contemporaneamentel'abbattimento,anche parziale, delle barriere architettoniche.

3.L'impossibilitàdi abbattimento totale e parziale delle barrierearchitettoniche di cuial comma 2 deve essere espressamente attestatanella deliberazione diapprovazione del relativo progetto, dando attoche le opere previste,per le loro caratteristiche oggettive, non sonoin grado di conseguire irisultati di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

4.L'impossibilità di abbattimento delle barrierearchitettoniche puòessere altresi’ motivata dando atto nelladeliberazione di approvazionedel progetto che tale risultato èincompatibile in quanto gli edificisono direttamente assoggettati allatutela di cui alla legge 1° gennaio1939, n. 1089.

5. Per gliimmobili soggetti al vincolo di cuiall'art. 1 della legge 29 giugno1939, n. 1497, si applica quantodisposto dall'art. 4 della legge 9gennaio 1989, n. 13.


Art. 4 - Barriere urbane . - 1. La disciplina del precedente art. 2, comma 1, si applica anche alle barriere urbane, intendendo, tra le altre, per tali:

a)gliattraversamenti pedonali, che devono consentire a chi usa o portaunacarrozzina un'agevole risalita sul marciapiede, mediante scivolidiraccordo con il piano stradale;

b) i marciapiedi, chedevonoessere transitabili e non ingombrati da colonnine, palinedisegnalazione stradale, cartelloni pubblicitari, pali elettrici edaltriostacoli;

c) la segnaletica che deve essere posta ad una altezza da non ostacolare il transito pedonale;

d)iparcheggi e le fermate di mezzi pubblici, che devono presentareadeguatispazi di manovra per le persone con difficoltà di movimento;

e) rampe ripide;

f) i semafori mancanti di segnalazioni acustiche in aggiunta a quelle visive;

g) ascensori con cabina o porta stretta;

h) porte di vetro non evidenziate;

i)oggettie comandi, quali sistemi di allarme, citofoni, locali igienici,cabine,pulsanti, posti ad altezza tale da essere preclusi alle personeincarrozzina.


Art. 5 - Compiti di vigilanza. Interventi sostitutivi .-1. La Giunta regionale provvede a disporre la revoca dei contributiedelle agevolazioni a carico del bilancio regionale ogni qualvoltasiaaccertata, successivamente all'entrata in vigore della legge28febbraio 1986, n. 41, la realizzazione di edifici ed opere incontrastocon le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

2.LaGiunta regionale provvede a richiedere alle amministrazioni comunalieprovinciali copia dei piani di eliminazione dellebarrierearchitettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso,giàesistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio1986,n. 41.

3. La Giunta regionale provvede, ai sensi del comma22dell'art. 32 della citata legge 41/1986, alla nomina dei commissariperl'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

4.LaGiunta regionale presenta al consiglio per l'approvazione il pianodiabbattimento delle barriere architettoniche negli edifici regionaliaduso pubblico.

5. E' fatto divieto ai servizi ed ufficidellaRegione di predisporre la stipulazione di nuovi contratti dilocazionedi edifici da destinare ad uso pubblico, qualora non siaprevista o nonsia possibile la preliminare esecuzione di lavori dieliminazione dellebarriere architettoniche.

Art. 6 - Quota del fondo nazionale trasporti. - 1. Nella predisposizione dei programmi pluriennali di investimentoriguardanti il fondo nazionale dei trasporti per il materiale rotabileviene data priorità alle richieste relative all'acquisto di mezziidonei anche al trasporto di persone con ridotte capacità motorie.

Art. 7 - Trasmissione di atti .-1. La Giunta regionale provvede ad acquisto presso il comitatoregionaledi controllo sugli atti degli enti locali e le sue sezionidecentrate,entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, l'elencodelledeliberazioni degli organi comunali e provinciali nei cuiconfronti èstato rifiutato il visto di esecutorietà per il mancatorispettodell'art. 32, comma 20 e seguenti, della legge 28 febbraio1986, n. 41 odel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 o dell'art. 2 dellapresente legge.

2.I consiglieri comunali e provinciali possonosegnalare alla Giuntaregionale le deliberazioni assunte dai rispettiviorgani in violazionedelle norme di cui al comma precedente.

3.Per gli atti di cui aicommi precedenti, oltre ai provvedimenti di cuiai commi 1 e 3 dell'art.5, la Giunta regionale informa la cassadepositi e prestiti per iprovvedimenti di competenza.

Art. 8 - Norma finale - 1. All'art. 28 della L.R. 3 marzo 1990, n. 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. Quando nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente uninvalido con una difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'usocontinuato della sedia a ruote o di analoghi ausili, il Comune, sentitol'ente gestore, procede all'assegnazione di un alloggio di dimensionisuperiori a quello derivante dai rapporti di cui al comma terzo".

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