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HOME > Servizi base > Normativa > Barriere architettoniche - normativa regionale


LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1989, N. 6

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1 .Lapresente Legge detta norme e dispone interventi graduali direttiadassicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogniattivitàeffettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti icittadini,indipendentemente dall'età, dal sesso, dallecaratteristicheanatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonchèdalle variazionitemporanee o permanenti delle stesse.


Art. 2 - Obiettivi

1 .Obiettivodella presente Legge è l'adeguamento dell'ambiente costruitoal fine digarantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attivitàautonoma deicittadini, in funzione delle esigenze individuali e dellelorovariazioni permanenti o temporanee.

Art. 3 - Definizione di barriera architettonica e localizzativa

1 .Aifini della presente Legge per barriera architettonica siintendequalsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadinidispazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilitàdeisoggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, dinaturapermanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

2. Aifini della presente legge per barriera localizzativa si intendeogniostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione,allaforma o al colore di strutture architettoniche e dei mezziditrasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazionedellepersone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica,dinatura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

Art. 4 - Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto

1 .Larealizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni,nonchègli interventi in materia di trasporto pubblico di persone dicui aisuccessivi articoli, devono perseguire la compatibilitàdell'ambientecostruito con la variabilità delle esigenze deicittadini; a tal finedevono essere adottati criteri progettuali e dicontrollo rispondentialle diverse esigenze degli utenti e adattabiliai possibili mutamentidelle esigenze stesse.

2. Inrelazione a quantoprevisto dal comma precedente, la progettazione e lemodalitàd'esecuzione delle opere edilizie, nonchè le caratteristichedei mezzidi trasporto pubblico di persone, debbono esserepreordinatespecificatamente alla realizzazione della compatibilitàdell'ambientecostruito e consentire l'installazione di manufatti,apparecchiature edispositivi tecnologici idonei ad assicurare dettacompatibilitàrispetto alle diverse esigenze degli utenti.

Art. 5 - Campo di applicazione

1 .Lenorme della presente Legge si applicano a tutti gli edifici,gliambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, diproprietàpubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenzadipersone.

2 . In particolare, la disciplina normativa riguarda:

a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

b) gli edifici di uso residenziale abitativo;

c)gliedifici e i locali destinati ad attività produttive dicarattereindustriale, agricolo, artigianale, nonchè ad attivitàcommerciali edel settore terziario;

d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonchè i parcheggi;

e)imezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonchèimezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone dn i competenza regionale;

g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.


Art. 6 - Prescrizioni tecniche di attuazione

1 .Alfine di specificare ed integrare le disposizioni del D.P.R. 27aprile1978, n. 384, l'allegato, che fa parte integrante della presenteLegge,prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsinellaprogettazione, nell'esecuzione e nel controllo degli ambienti,degliedifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione dicui alprecedente art. 5.

Art. 7 - Organismo tecnico-scientifico

1 .Perrispondere alle esigenze di adattabilità dell'ambiente,gliaggiornamenti, le modifiche o le integrazioni dell'allegatosonodeliberate dalla Regione avvalendosi anche delle proposte diunorganismo tecnico-scientifico permanente, nominato entro duemesidall'entrata in vigore della presente Legge, con decreto delPresidentedella Giunta Regionale e composto da:

a) 1 funzionario del Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale;

b) 1 funzionario del Settore assistenza e sicurezza sociale;

c) 1 funzionario del Coordinamento per il territorio;

d) 1 funzionario del Settore trasporti e mobilità;

e) 1 funzionario Settore sanità e igiene;

f) 3 esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

2 .L'organismotecnico-scientifico di cui al comma precedente ha sedepresso il Settorelavori pubblici ed edilizia residenziale della GiuntaRegionale.

3 . Le funzioni di coordinatore dell'organismo sono svolte dal funzionario di cui alla lettera a) del precedente primo comma.

4 .L'organismotecnico-scientifico osserva e valuta i risultatiderivantidall'applicazione della presente Legge, formula proposte esvolgefunzioni consultive in ordinen agli interventi amministrativielegislativi della Regione nella materia disciplinata dallaLeggestessa, ai fini dell'attività di orientamento e d'indirizzodellaRegione nei confronti dei Comuni e degli altri enti locali pergliadempimenti di rispettiva competenza.

5 . Perl'eserciziodelle proprie funzioni l'organismo si avvale dellacollaborazione delServizio tecnico lavori pubblici, nonchè, ovenecessario, di altriservizi della Giunta Regionale interessatiall'applicazione dellapresente Legge.

Art. 8 - Censimento degli immobili ed edifici pubblici

1 .LaRegione promuove il censimento degli immobili ed edificipubbliciinteressati da interventi per l'abolizione dellebarrierearchitettoniche e localizzative.

2 . Ilcensimento di cuial comma precedente è delegato ai Comuni, sulla basedelle modalità dirilevazione approvate dalla Giunta Regionale entro seimesidall'entrata in vigore della presente Legge; il censimento, oltrealleproprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà dellaRegione,delle Province e di altri enti locali.

3 .Ai fini delcensimento degli immobili di proprietà dello Stato edelleAmministrazioni autonome, la Giunta Regionale promuove lenecessarieintese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

4 .Idati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazionedegliinterventi regionali e degli enti locali, nell'ambito dellerispettivecompetenze, nonchè per l'esercizio delle funzioni di cuiall'art. 32,ventunesimo e ventiduesimo comma, della legge 28 febbraio1986, n. 41.

Art. 9 - Atti di programmazione regionale e interventi legislativi

1 .Nellaformulazione dei piani, programmi e progetti generali esettoriali,anche di carattere informativo e di aggiornamento, laRegione tieneconto con particolare riferimento ai contenutiprogrammatori e agliaspetti finanziari delln 'obiettivo di eliminare lebarrierearchitettoniche e localizzative in ambito regionale e neiservizi ditrasporto pubblico di persone di sua competenza.

2 .LaRegione dispone, nelle materie di propria competenza, la concessionedicontributi a soggetti pubblici e privati per l'adeguamento inconformitàalle disposizioni della presente legge degli spazi, degliedifici, dellestrutture esterne e di servizio, dei luoghi di lavoro,nonchè dei mezzidi trasporto pubblico di persone e delle relativestrutture fisse.

3 .La programmazione, i tempi e leprocedure di concessione dei contributie di attuazione degliinterventi, nonchè l'entità delle risorsefinanziarie regionali, sonodisposti con successivi provvedimentilegislativi, da emanarsi entrosei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente Legge.

Art. 10 - Atti di programmazione comunale e provinciale

1 .Leleggi di cui al terzo comma del precedente art. 9 dovranno prevederechei Comuni singoli o associati e le Province predispongano entronovantagiorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi stesse,pianibiennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti aisensidell'art. 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n.41,finalizzati all'eliminazione delle barriere architettonicheelocalizzative per le strutture e costruzioni di rispettivacompetenza,con l'indicazione degli interventi prioritari.

Art. 11 - Revoca di contributi

1 .Icontributi regionali concessi per la realizzazione, laristrutturazioneo il recupero di costruzioni, opere o strutture di cuial precedenteart. 5, sono revocati dalla Regione o dagli enti localidelegati,qualora la realizzazione degli interventi sia difformedalledisposizioni della presente Legge o dell'allegato, ovvero dalprogettoapprovato.

2 . I contributi revocati ai sensi del precedente primo comma sono acquisiti al bilancio regionale.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 12 - Disposizioni generali

1 .Ilpresente titolo detta norme in materia urbanistica da osservarsi perilrilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazionerelativealle nuove costruzioni ed agli interventi sugli edificiesistenti comedefiniti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2 .IComuni adeguano alle disposizioni della presente Legge i lorostrumentiurbanistici, generali ed attuativi, nonchè i regolamentiedilizi e diigiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizionivolte a perseguirele finalità definite dagli artt. 1 e 2 dellapresente Legge.

3. Le disposizioni di cui agli artt. 13,14, 19, 20 e 23, a decorrere da unanno dalla data di entrata in vigoredalla presente Legge, prevarranno,comunque, sulle prescrizioni deglistrumenti urbanistici e deiregolamenti comunali che si pongono conesse in contrasto.


Art. 13 - Autorizzazioni e concessioni a edificare

1 .Fermorestando quanto previsto dal precedente art. 12 e dai successiviartt.14 e 20, le prescrizioni dell'allegato si applicano ai fini delrilasciodelle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove,nonchè perle costruzioni esistenti relativamente ad interventi direstauro e dirisanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ediristrutturazione urbanistica come definiti dall'art. 31 della legge5agosto 1978, n. 457.

2 . Le prescrizioni di cuiai nn. 2,5, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 e 7 dell'allegato si applicano per ilrilasciodelle autorizzazioni relative ad interventi dimanutenzionestraordinaria che riguardino specificatamente le partidellacostruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delleprescrizionistesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

3 .Aifini dell'attuazione della presente Legge, i Comuni favorisconn olapartecipazione di esperti in materia di abolizione dellebarrierearchitettoniche nella commissione edilizia scelti, dinorma,nell'ambito di una terna di nominativi designati dalleassociazioni deidisabili.

Art. 14 - Alloggi di edilizia residenziale abitativa

1 .Aifini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuoviedifici aduso residenziale abitativo e per ristrutturazioneurbanistica di edificiesistenti, deve essere garantita la visitabilitàe l'adattabilità deglialloggi come definite dai successivi commi.

2. Pervisitabilità di un alloggio si intende la sua condizione dipermettere apersone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zonagiorno e adun servizio igienico dell'alloggio stesso, garantendo leprestazioniminime indicate al n. 6.1.1. dell'allegato.

3. Peradattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poteresseremodificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad undisabilecircolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte leattività efunzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione deilavori dimodifica non deve modificare nè la struttura, nè la retedegli impianticomuni degli edifici, garantendo le prestazioni minimeindicate al n.6.1.2. dell'allegato.

4 .L'adattabilitàdell'alloggio deve essere dimostrata, in sede dipresentazione delprogetto per la concessione edilizia, allegandodisegni supplementariche affianchino alle soluzioni-tipo proposte pergli alloggi dellacostruzione e le soluzioni di variante degli alloggistessi alleesigenze dei disabili, e pertanto rispondenti alleprestazioni minimedi cui al comma precedente.

5 .L'adattabilità e lavisitabilità degli alloggi devono essere garantiteanche ai fini delrilascio delle concessioni di edificazione perristrutturazioniedilizie di interi edifici o di parti significativedegli stessi,secondo le mon dalità di cui al precedente quarto comma esalvo quantoprevisto dal successivo art. 20.

6 .Le disposizionidell'allegato non si applicano agli edifici destinati adabitazioniunifamiliari o con non più di quattro alloggi.


Art. 15 - Oneri di urbanizzazione

1 .IComuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entratederivantidagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento dellebarrierearchitettoniche e localizzative per le opere, edifici edimpiantiesistenti di loro competenza.

Art. 16 - Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 91

1 .Allafine del settimo comma dell'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n.91,"Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi diediliziaresidenziale pubblica" è aggiunto: "...con particolareriferimento ainuclei familiari di cui facciano parte soggetti congravi difficoltàmotorie, sensoriali e/o psichiche".

2. All'iniziodel testo dell'ottavo comma dell'art. 3 della L.R. 5dicembre 1983, n.91, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restandoquanto previstodal comma precedente".

3. Alla finedell'ottavocomma dell'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 èaggiunto: "glialloggi di nuova edificazione, se assegnati a personecon gravidifficoltà motorie, sensoriali o psichiche, devono essereidonei agarantire le prestazioni di cui al punto 6.1.2 dell'allegatoallapresente Legge; essi inoltre dovranno essere variamentedistribuitiall'interno degli immobili, in modo da garantire lafruizione allestesse condizioni degli altri inquilini e al fine difavorire la vita direlazione degli utenti".

Art. 17 - Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

1 .Nelcaso di ristrutturazione edilizia e di restauro orisanamentoconservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica,l'entegestore provvede a realizzare un na quota non inferiore ad 1alloggioogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alleprescrizionidell'allegato, ai fini del loro utilizzo da parte disoggetti con gravidifficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

2. Glialloggi di cui al comma precedente dovranno esserevariamentedistribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantirnelafruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al finedifavorire la vita di relazione degli utenti.

3 .Salvoquanto previsto dal terzo comma del successivo art. 18, l'entegestore,su richiesta dell'assegnatario, provvede a proprie spese allemodifichedell'alloggio secondo le prescrizioni dell'allegato perrispondere alleesigenze dell'assegnatario stesso o di componente delsuo nucleofamiliare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/opsichiche.

Art. 18 - Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica -

1 .Glienti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblicadevonopredisporre entro un anno dall'entrata in vigore della presenteLeggeun'indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia voltaarilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi aifinidell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevatidevonoessere tenuti costantemente aggiornati.

2. Entro l'annosuccessivo gli enti gestori devono altresi’ individuare lepriorità diesecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo.

3 .Incaso di impossibilità di modifiche congrue alle necessitàdelrichiedente, gli enti gestori devono assumere iniziative diretteafavorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma piùfacilmenteristrutturabile, o concordare l'assegnazione di un nuovoalloggioidoneo.

4. Gli oneri finanziariderivanti dall'attuazionedi quanto disposto dal presente articolo sonoa carico dei relativienti gestori di edilizia resn idenziale pubblica.

Art. 19 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti -

1 .Aifini dell'abbattimento delle barriere architettoniche elocalizzative,le concessioni ed autorizzazioni di edificazionerelative ad interventidi manutenzione straordinaria, di restauro e dirisanamentoconservativo, nonchè di ristrutturazione edilizia, comedefinitidall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possonoessereeccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell'art. 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successivemodificazioni,in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti daglistrumentiurbanistici vigenti.

2 . La deroga èconcessa, su richiestamotivata e documentata a firma dell'estensore delprogetto,esclusivamente per garantire la fruibilità e l'accessibilitàdi quellestrutture o di quegli spazi interessati dall'intervento per iquali nonsia possibile intervenire secondo le prescrizioni dellapresente Leggea causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al commaprecedente.


Art. 20 - Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione -

1. Leconcessioni di edificazione per restauro, risanamento conservativo eleautorizzazioni per manutenzione straordinaria possonoesseremotivatamente rilasciate in deroga a quanto previstodall'allegato, nelcaso di:

a) esistenza di vincoli stabiliti aisensi dellanormativa vigente a tutela dei beni ambientali artistici,archeologici,storici e culturali, che non consentano interventi edilizicoerenti conla finalità della presente Legge;

b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell'intervento.

2 .Fermarestando l'applicazione di quanto previsto al n. 6.6dell'allegato, leautorizzazioni e le concessioni di edificazione dicui al precedenteart. 3 riguardanti ambn ienti di lavoro destinati allaproduzione,possono essere motivatamente rilasciate in deroga alleprescrizionidell'allegato, nel caso di:

a) impossibilità diinserimento nellaspecifica lavorazione di portatori di handicap ditipo tale da essere dipregiudizio alla sicurezza propria o deicolleghi o degli impianti;

b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.

3 .Aifini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui aicommiprecedenti l'estensore del progetto è tenuto a motivare,documentare esottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto iviprevisto; ilrilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessionepossonocomunque essere subordinati all'adozione di soluzionitecnichealternative alle prescrizioni dell'allegato, idonee a garantirel'usodell'immobile secondo le finalità della presente Legge.

Art. 21 - Variazioni della destinazione d'uso degli immobili -

1 .Oveil Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presuppostidicompatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modificadidestinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo dicaratterecollettivo, il rilascio della concessione ediliziaodell'autorizzazione quali di volta in volta richieste dallanormativavigente è subordinato all'accertamento del possesso dapartedell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegatodellapresente Legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.


Art. 22 - Consulenza regionale agli enti locali -

1 .Alfine di agevolare l'attuazione della presente Legge, lestruttureorganizzative centrali e periferiche della Giunta Regionalefornisconoagli enti locali la consulenza in ordine a questioni tecnicheedamministrative inerenti all'esercizio delle funzioni di lorocompetenza.

2 .L'attività di consulenza è svoltna dal Servizio tecnico lavori pubblicie dai servizi provinciali delgenio civile mediante personalespecificatamente qualificato e, per gliaspetti amministrativi, ovenecessario, in collaborazione con i servizidi coordinamento delterritorio di cui all'allegato, parte terza, lett.b), della L.R. 1°agosto 1979, n. 42.

3. Perl'attuazione di quanto previstodai commi precedenti l'allegato, partequarta, della L.R. 1° agosto1979, n. 42 è modificato come segue:

a)al n. 59, Serviziotecnico lavori pubblici, dopo il quarto alinea, èaggiunto il seguente:" assistenza tecnica ed amministrativa agli entilocali nellaprogettazione e nella realizzazione di opere pubbliche diparticolarecomplessità nonchè per l'esercizio delle funzioni di lorocompetenza aifini dell'attuazione della normativa inerenteall'abolizione dellebarriere architettoniche";

b) ai nn. 64-72,Servizi provincialidel genio civile, dopo il sesto alinea, è aggiuntoil seguente: "assistenza tecnica agli enti locali nella progettazione enellarealizzazione di opere pubbliche di loro competenza aifinidell'attuazione della normativa inerente all'abolizione dellebarrierearchitettoniche".


Art. 23 - Integrazione della composizione della Commissione tecnico-amministrativa regionale -

1. Lalettera a) dell'art. 3 della L.R. 22 novembre 1979, n. 58,modificatodalla L.R. 24 gennaio 1986, n. 2, è sostituita dallaseguente:

"a)da tutti i dirigenti dei servizi centrali eperiferici del Settorelavori pubblici ed edilizia residenziale, nonchèda un funzionario delServizio tecnico lavori pubblici specificatamentequalificato ed espertosotto il profilo tecnico sulla eliminazionedelle barrierearchitettoniche e localizzative".


Art. 24 - Sanzioni -

1 .L'inosservanzadelle norme della presente Legge da parte del titolaredella concessioneedilizia, del committente, del direttorn e dei lavori,costituiscevariazione essenziale di cui all'art. 8, primo comma,lettera c) dellalegge 28 febbraio 1985, n. 47, cui conseguel'applicazione delledisposizioni e delle sanzioni previste dallalegislazione vigente.

Titolo III

TRASPORTI

Art. 25 - Disposizioni generali -

1 .Fermarestando l'osservanza delle norme dettate dalla presente Leggeinmateria urbanistica, le prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4dell'allegatosi applicano alle stazioni, alle strutture fisse ed aimezzi delservizio di trasporto pubblico di persone di competenzaregionalesecondo le previsioni dei successivi articoli.


Art. 26 - Interventi sul parco rotabile -

1 .LaRegione persegue l'obiettivo della progressiva immissione nelserviziodi trasporto di superficie, nella misura media annua del 5%delladotazione del parco rotabile, di mezzi dotati di caratteristichechegarantiscano le prestazioni di cui ai nn. 3.2.2., 3.2.3. e4dell'allegato, nonchè conformi alle normative statali vigenti aifinidell'omologazione da parte delle amministrazioni competenti.

2 .Perl'attuazione di quanto previsto dal comma precedente, ipianipluriennali di investimento di cui alla L.R. 2 gennaio 1982, n. 1esuccessive modificazioni prevedono la destinazione dirisorsefinanziarie adeguate per il progressivo adeguamento del parcorotabile,da determinarsi in ciascun piano con riferimento allosviluppotecnico-produttivo nel settore.

3 . Aifini dell'attuazionedi quanto previsto dai commi precedenti, la GiuntaRegionale, con lacollaborazione delle associazioni dei gestori deiservizi, porta aconoscenza dei produttori dei mezzi di trasporto e diloro componentile esigenze dei propri utenti, affinchè detti produttoriadottinoidonee iniziative per lo sviluppo tecnico-produttivo perlarealizzazione di mezzi dotati dei sistemi di cui al precedenteprimocomma.

4 . I finanziamenti dn ella Regioneper l'attuazionedegli scopi di cui al presente articolo e di cui alsuccessivo art. 28sono comunque concessi nell'ambito delle relativeeffettivedisponibilità finanziarie previste nei bilanci annuali deisingoliesercizi finanziari.


Art. 27 - Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano -

1 .Laconcessione di contributi regionali per l'acquisto o il rinnovo dimezzidi trasporto sotterraneo metropolitano è subordinato al possessodaparte degli stessi delle caratteristiche di cui ai nn. 3.1.2/c e3.1.2/ddell'allegato.

2 . Il 2% delle risorseregionalirelative alla concessione di contributi in conto capitale anorma delTitolo III della L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successivemodificazioni,deve essere destinato ad interventi per l'adeguamentodelle stazionimetropolitane esistenti alle prescrizioni di cui ai nn.3.1.1 e 3.1.2dell'allegato.


Art. 28 - Abolizione delle barriere localizzative -

1 .Entroil termine di cui al successivo art. 29 il servizio ditrasportopubblico locale di persone deve essere dotato di sistemitecnici di cuiai nn. 3.3 e 4.4 dell'allegato, idonei a consentire lafruizione delservizio stesso da parte dei viaggiatori con difficoltàdell'udito edella vista.

2 . Entro sei mesi dalladata di entrata invigore della presente Legge, la Giunta Regionale, alfine di uniformaregli interventi, dispone le prescrizioni tecniche perl'adozione suimezzi di trasporto, nonchè nelle stazioni dellametropolitana e disuperficie, dei sistemi tecnici di cui al commaprecedente.

3 .Per l'attuazione di quantoprevisto dal precedente primo comma, i pianipluriennali d'investimentodi cui al L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 esuccessive modificazioni destinanospecifiche risorse finanziarie,rispettivamente, per gli interventi suimezzi di trasporto e nellestazioni della metropolitana e di superficie.

4 .Decorsisei men si dalla data d'esecutività della deliberazione di cuialprecedente secondo comma, non possono essere immessi nel servizioditrasporto pubblico locale di persone nuovi mezzi ditrasportosprovvisti dei sistemi tecnici previsti dal presente articolo.


Art. 29 - Contributi regionali -

1 .Glistanziamenti previsti per tecnologie di controllo nel pianotriennale1986/1988 per investimenti di cui alla deliberazione delConsiglioRegionale 25 luglio 1986IV/403 in applicazione della legge 10aprile1981, n. 151, potranno essere utilizzati anche per laconcessione dicontributi per le finalità di cui al precedente art. 28.

2. Iltermine per la presentazione delle domande da parte degli entiedimprese di trasporto per ottenere i contributi di cui alprecedenteprimo comma, scade al 120° giorni dalla data di esecutivitàdelleprescrizioni tecniche di cui al secondo comma del precedente art.28.


Art. 30 - Concessioni -

1. Decorsitre anni dalla data di esecutività della deliberazione di cuial secondocomma del precedente art. 28, non possono essere affidatenuoveconcessioi per servizi di trasporto pubblico locale di persone,nèessere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che nonabbianodotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddettoart. 28.

Art. 31 - Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza -

1 .Iregolamenti comunali inerenti ai noleggi ed i servizi di piazzadevonoprevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di personesianodotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelleripiegata.

2 .I Comuni provvedono ad adeguare iregolamenti vigenti entro sessantagiorni dalla data di entrata invigore della presente Legge.


Titolo IV

INTERVENTI INFORMATIVI, SIMBOLO DI ACCESSIBILITA’

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. n 32 - Interventiinformativi,educativi e di aggiornamento - 1. La Regione per ilperseguimento degliobiettivi della presente Legge, assume leiniziative e promuove gliinterventi di cui ai successivi commi, alfine di:

a)informare circa la compatibilitàdell'ambiente costruito con lavariabile delle esigenze relative asituazioni temporaneamente opermanentemente invalidanti;

b) farconoscere le disposizionilegislative e normative nazionali ed estere,con particolare riferimentoalla presente Legge Regionale;

c)diffondere la conoscenza dellesoluzioni tecniche e dei materialirispondenti alla compatibilità d'usodell'ambiente da parte deicittadini;

d) sollecitare l'adeguamentoe l'integrazione deiprogrammi dei vari corsi di studio e dellaletteratura tecnica inrelazione ai contenuti e allo spirito della Legge.

2 . Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:

a)iniziativedi informazione, aggiornamento e ricerca indirizzate aglistudenti ed aidocenti delle scuole e di corsi di ogni ordine e grado,ivi compresal'Università

b) interventi di aggiornamento per ilpersonaleregionale e degli enti locali, nonchè per i tecniciinteressatidall'applicazione della presente Legge.

3 .Leiniziative e gli interventi di cui al comma precedente sonoattuatedalla Regione di intesa con le altre pubblicheamministrazioniinteressate, e in collaborazione con enti pubblici eprivati.

4 .La Regione promuove altresi’iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative, pernuove proposte tecnico-costruttive e pernuovi ausili, anche tramitel'indizione di concorsi e la concessione diborse di studio.


Art. 33 - Simbolodiaccessibilità - 1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto egliedifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle normedellapresente Legge, devono recare in posizione agevolmente visibileilsin mbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27aprile1978, n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzatureaccessibili el'indicazione del percorso per accedervi.


Art. 34 -Interventiregionali per la redazione dei piani comunali - 1. Al finediincentivare l'adozione dei piani di eliminazione dellebarrierearchitettoniche previsti dall'art. 32, comma ventunesimo, dellalegge28 febbraio 1986, n. 41, la Giunta Regionale è autorizzata aconcederecontributi a favore di Comuni per il sostegno degli onerirelativi allaacquisizione di consulenze tecnico-amministrative.

2 .Icontributi di cui al precedente primo comma possono essere concessiaiComuni che per ragioni connesse ad obiettive difficoltà operative,nonabbiano provveduto ad intraprendere il censimento degli edificipubblicie di uso pubblico e, conseguentemente, ad elaborare i pianiperl'abbattimento delle barriere architettoniche.

3 .Lamisura massima dei contributi previsti dalla presente Leggeèdeterminata in L. 2.000.000 e la loro concessione è dispostaconpriorità a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000abitanti.

Art. 35 - Norma finanziaria - (Omissis )


Art. 36 - Abrogazioni-1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, secondocomma,dall'entrata in vigore della presente Legge sono abrogateledisposizioni in contrasto con la Legge stessa.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.

LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1989, N. 6 : ALLEGATO

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

ALLn EGATO
PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE
PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. CONTENUTO DELL'ALLEGATO

Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi:

a)perla progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, ambientiestrutture individuati dall'art. 5 della Legge, nonchè degliinterventisu quelli esistenti;

b) per i servizi di trasporto di persone di competenza regionale, secondo quanto previsto dal titolo III della Legge.

2. MOBILITà E SOSTA URBANA

2.1 . Aree e percorsi pedonali

Sonoareee percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno dellaviabilitàveicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelliconsottopassi o sovrappassi; possono essere su marciapiede, inporticati,in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati.

Lebarriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminatesalvo non vi siano facili percorsi pedonali alternativi.

Ipercorsipedonali devono essere prolungati, con le medesimecaratteristichetecniche, fino all'accesso delle costruzioni,all'interno delle relativearee di pertinenza, di cui all'art. 5 dellaLegge.

2.1.1 . Percorsi pedonali

Larghezza minima m 1,50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m 1,80.

Inpresenzadi passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causadi lavoriin corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti,ridotta a m 0,90.

La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm 2,5 e dovrà essere arrotondata o smussata.


2.1.2 . Rampe

Lapendenzadi eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontalidiversi, variain funzione della lunghezza delle rampe stesse, eprecisamente:

- per rampe fino a m 0,50 la pendenza massima ammessa è del 12%;

- per rampe fino a m 2,00 la pendenza massima ammessa è dell'8%;

- per rampe fino a m 5,00 la pendenza massima ammessa è del 7%;

- oltre i m 5,00 la pendenza massima ammessa è del 5%.

Qualoraa lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20, larampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm di altezza.


2.1.3. Attraversamenti stradali

Stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede.

Perattraversamentidi strade con grande traffico o comunque con più di duecorsie per sensodi marcia, è opportuno predisporre isole salvagente dialmeno m 1,50 dilarghezza che dovranno essere interrotte incorrispondenza alle striscezebrate.

Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazioni acustiche.


2.1.4. Pavimentazioni

Lapavimentazionedelle aree e dei percorsi pedonali deve essere inmaterialeantisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio,ghiaia e/orizzada).

Completamento eventuale con materiali,colorazioni orilievi diversi atti a consentire la percezione disegnalazioni edorientamenti per i non vedenti.

Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm 2.


2.2. Parcheggi

Nelleareedi sosta a parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservatoalmenoun parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine diagevolare iltrasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura aipercorsipedonali stessi.

Nei parcheggi con custodia dei veicolidovrannoessere riservati ai non deambulanti almeno un posto ognicinquanta postimacchina o frazione.

Se il parcheggio si trova adun piano diversoda quello del marciapiede, il collegamento con lostesso dovrà avvenirecon un sistema di ascensori o di rampe aventi lestesse caratteristichepreviste dalle presenti norme per gli impiantianaloghi.

I parcheggi per i disabili devono garn antire le seguenti prestazioni minime:

-l'areapropria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo, deveessereaffiancata da uno spazio zebrato con una larghezza minima taledaconsentire la rotazione di una carrozzina e, comunque, non inferiorea m1,50;

- lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordato ai percorsi pedonali;

- le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;

- la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.


3. TRASPORTI URBANI

Alfinedi pervenire ad un effettivo abbattimento delle barrierearchitettonicheoccorre considerare le varie fasi del trasporto eprecisamente:

- il percorso di avvicinamento al veicolo;

- l'accesso al veicolo;

- la riservazione dei posti idonei allo stazionamento sul veicolo.

Alcuneditali fasi presentano caratteristiche diverse nei vari tipi ditrasporto,che si possono, a tal fine, raggruppare in: servizi dimetropolitana;servizi di superficie (tram - autobus - filobus).


3.1. Servizi di metropolitana

3.1.1. Percorso di avvicinamento al veicolo

Ilpercorsodi avvicinamento al veicolo, dal piano del marciapiede alpiano ditransito dei treni, può essere ottenuto attraversol'installazione di unidoneo sistema di ascensori o di rampe, chedovranno avere le stessecaratteristiche previste dalle presenti normeper analoghi impianti.Lungo la linea dei tornelli deve essere previstoun varco di almeno m0,80 di larghezza per consentire il passaggio diuna carrozzina.

L'accessibilitàai non deambulanti deve esseresegnalata all'esterno ed all'internodella stazione finoall'adattamento di tutte le stazioni.

Per lestazioni già inesercizio occorrerà verificare l'effettiva possibilitàdi inserimentodi tali impianti nelle strutture esistenti.


3.1n .2. Accesso al veicolo

a)L'accessoalle vetture della metropolitana deve essere facilitato dallalarghezzadelle portiere e dall'essere il pavimento delle vetture allostessolivello delle banchine.

b) La linea gialla di sicurezza elospazio fra di essa ed il bordo della banchina devono essere dimaterialeatto ad assicurare anche l'immediata percezione tattile edacustica.

c)Qualora le stazioni non siano attrezzate perimpedire l'accesso allerotaie o non sia previsto un mezzo persegnalare la presenza effettivadi una portiera, l'interstizio diaggancio fra una vettura e l'altradeve essere adeguatamente protettoin modo da garantire la sicurezzadegli utenti.

d) L'apertura ela chiusura delle portiere devonoessere precedute anche da un segnaleacustico per l'opportunasegnalazione in tempo utile ai non vedenti, oquanti altri si trovano indifficoltà, a raggiungere tempestivamente leportiere stesse.

3.1.3. Stazionamento in vettura

a)Unodei tre posti riservati agli utenti con ridotte capacità fisichenellavettura di testa con macchinista deve essere dotato diaggancioautomatico per la carrozzina dei non deambulanti.

b)All'internodelle vetture, oltre ai segnali acustici che devonoprecederel'apertura e la chiusura delle portiere, devono essereprevisti idoneisistemi audiovisivi per le eventuali comunicazioni frail personale diservizio e gli utenti e la segnalazione della stazionedi arrivo edella direzione del convoglio.

c) Fra esercente eleamministrazioni competenti per la sorveglianza dovrannoessereconcordate soluzioni tecniche ed organizzative per i casi diemergenza,al fine di assicurare condizioni di sicurezza per trasportodeglihandicappati.


3.2. Servizi di superficie: Tram - Autobus - Filobus

3.2.1. Percorso di avvicinamento

Ilpercorsodi avvicinamento dai veicoli può far capo a un marciapiede,quando lafermata è prevista in prossimità di esso o ad un n salvagente,quando ilveicolo si ferma in mezzo alla strada. Nel caso in cui ilveicolo sifermi in mezzo alla strada, il percorso fra marciapiede,attraversamentostradale e salvagente, deve avere le stessecaratteristiche di unpercorso pedonale.

3.2.2. Accesso al veicolo

L'accessoalveicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacitàfisichedovrà essere facilitato dalla larghezza delle porte edall'essere ilpianale del veicolo il più basso possibile,compatibilmente con leesigenze costruttive e le tecnologie che icostruttori potranno metterein atto.

Eventuali pedane devono avere le dimensioni tali da garantire l'uso da parte di persone in carrozzella.


3.2.3. Stazionamento in vettura

All'internodeiveicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone aridotte oimpedite capacità fisiche, di cui uno con aggancio automaticodellacarrozzina per i non deambulanti.

3.3. Informazioni agli utenti

Leindicazioniinterne ed esterne alle stazioni, nonchè le diciture sullepiantane difermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni allevetture,devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali dafacilitarne lalettura.

I veicoli devono essere dotati di mezziaudiovisivi chene facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti condifficoltàdell'udito e della vista e, in particolare, dotati diapposito impiantoche consenta la segnalazione delle fermate in arrivo.

4. TRASPORTI EXTRAURBANI

4.1. Ferrovie ed autolinee

Suimezzidi trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico dicompetenzaregionale, devono essere riservati per i passeggeri conridotte capacitàfisiche almeno tre posti in prossimità delle porte diuscita segnalate.

Perrendere possibile l'utilizzo dei mezzi ditrasporto anche a persone sucarrozzina, uno dei tre posti riservatialle persone con difficoltàdeambulatoria, deve essere adeguatamentn eattrezzato con gli opportuniancoraggi di aggancio automatico dellacarrozzina.

L'accesso allevetture deve essere facilitato dallalarghezza delle portiere e dalpianale dei veicoli il più bassopossibile compatibilmente con leesigenze costruttive e le tecnologieche i costruttori potranno metterein atto.

L'accesso deipasseggeri con ridotte capacità motoriedeve essere agevolato medianterampe e/o pedane elevatrici ovverol'innalzamento delle banchine.


4.2. Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera - Funivie - Funicolari

Neitrasportispeciali per la mobilità di persone, quali ferrovie acremagliera,funivie e funicolari, dovranno essere messi in atto,compatibilmente conle esigenze costruttive e tecnico-funzionali, tuttigli accorgimenti perfacilitare l'uso degli impianti stessi anche apasseggeri con ridotte oimpedite capacità fisiche.

4.3. Navigazione interna

Lepasserellee gli accessi alle navi devono avere dimensioni idonee alpassaggiodelle carrozzelle ed avere pendenze non superiori all'8%salvo nonvengano adottati speciali accorgimenti per garantirel'accesso aipasseggeri con ridotte o impedite capacità fisiche.

I servizi per i viaggiatori, all'interno delle navi, dovranno essere resi accessibili anche agli invalidi.


4.4. Informazioni agli utenti

Leindicazioniinterne ed esterne alle stazioni, nonchè le diciture sullepiantane difermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni allevetture,devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali dafacilitarne lalettura.

I veicoli devono essere dotati di mezziaudiovisivi chene facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti condifficoltàdell'udito e della vista e, in particolare, dotati diapposito impiantoche consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.


5. COSTRUZIONI EDILIZIE: PRESCRIZIONI GENERALI

Alfinedi agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utin lizzodelleparti comuni devono essere rispettate le seguenti normenellecostruzioni e strutture indicate dall'art. 5 della Legge, allelettere:

a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

b) gli edifici di uso residenziale abitativo;

c)gliedifici e i locali destinati ad attività produttive dicarattereindustriale, agricolo, artigianale, nonchè ad attivitàcommerciali edel settore terziario;

f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.

5.1. Accessi

Peragevolarel'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevederespazi, varchie/o porte esterne allo stesso livello dei percorsipedonali o con essiraccordati mediante rampe e nel rispetto delleseguenti prestazioniminime:

- gli accessi devono avere una luce netta minima di m 1,50;

-zoneantistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano,estendersiper ciascuna zona per una profondità non inferiore a m 1,50ed essereprotette dagli agenti atmosferici;

- il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso;

-eventualidifferenze di quota non devono superare i cm 2,50 ed esseresemprearrotondati; in caso contrario devono essere raccordati conrampeconformi a quanto previsto dal presente allegato.


5.2. Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi

Lospostamentoall'interno della costruzione dai percorsi orizzontali aquelliverticali deve essere mediato attraverso piattaforme didistribuzione,quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamentiverticali,dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusii localitecnici, sono con percorsi orizzontali.

Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le sen guenti prestazioni minime:

-illato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza minimadeicorridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra edirotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore am1,50;

- la rampa di scala in discesa deve essere disposta inmododa evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmenteuscendodagli ascensori;

- ogni piattaforma didistribuzionedell'edilizia pubblica deve essere dotata di tabella deipercorsi degliambienti da essa raggiungibili.

5.3. Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti speciali

5.3.1. Scale

Lescaledevono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto illorosviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con ripiani orampedi adeguato sviluppo.

La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini.

Lalarghezzadelle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di duepersone edil passaggio orizzontale di una barella con una inclinazionemassima del15% lungo il suo asse longitudinale.

I gradini dellescale devonoavere una pedana antisdrucciolevole minima di cm 30 ed unaalzatamassima di cm 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con unprofilocontinuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono esseredotate dicorrimano posto ad una altezza di m 0,90. Il corrimanoappoggiato alparapetto deve essere senza soluzione di continuitàpassando da unarampa alla successiva; per le rampe di larghezzasuperiore a m 1,80 cideve essere un corrimano sui due lati; ilcorrimano appoggiato allepareti deve essere prolungato di m 0,30 oltreil primo e l'ultimogradino. In caso di utenza predominante di bambinisi deve prevedere unsecondo corrimano ad altezza proporzionata all'etàdegliutenti.Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuatemedianteparapetti con una altezza minima pari a m 1,00.


5.3.2. Rampe

L'integrazionedeicollegamenti verticali interni può essere attuata con eventualirampee/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettarelecaratteristiche richieste per le rampe facenti parte dipercorsipedonali esterni.

Ogni m 10 di lunghezza od in presenzadiinterruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripianodilunghezza minima pari a m 1,50 al netto dell'ingombro di aperturadieventuali porte.

Deve essere dotata di corrimano a m 0,90 di altezza e di cordoni laterali di protezione.


5.3.3. Ascensori

Pergarantireil servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristichedegliascensori dovranno essere proporzionati alle destinazionidell'edificio,alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed alnumero dellefermate.

Le indicazioni ai piani ed all'internodell'ascensoredovranno essere percettibili con suono e tattilmentesulle bottoniereinterne ed esterne; nell'interno della cabina oltre ilcampanello diallarme deve essere posto un citofono; bottoniere,campanello d'allarmee citofono dovranno essere posti ad una altezzacompresa fra i m 0,80 edi m 1,20.

In tutti gli edifici, di cuialle lett. a), c), f), g)dell'art. 5 della Legge con più di un pianofuori terra deve essereprevisto almeno un ascensore con le seguentidimensioni ecaratteristiche:

- una lunghezza di m 1,50 ed una larghezza di m 1,37;

- avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm 90.

Negliedificidi edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuoriterral'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno unascensore conle seguenti dimensioni minime:

- lunghezza m 1,30 e larghezza m 0,90;

- porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m 0,85.


5.3.4. Pedane elevatrici - piattaforme mobili

Negliinterventisu edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sonoconsentiti,in via subordinata ad n ascensori e rampe, impiantialternativiservo-assistiti per il trasporto verticale di personequali, ad esempio,pedane e piattaforme mobili.

Tali impiantispeciali dovranno averespazi di accesso e dimensioni tali da garantirel'utilizzo da parte dipersone in carrozzella e, se esterni, dovrannoessere protetti dagliagenti atmosferici.


5.4. Locali igienici

Intuttele costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle adusoresidenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazionedeilocali igienici anche da parte di persone a ridotte o impeditecapacitàfisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibilemediante unpercorso continuo orizzontale o raccordato con rampe, egarantire leseguenti prestazioni minime:

- porte apribili versol'esterno oscorrevoli e spazio libero interno per garantire larotazione di unacarrozzina o comunque non inferiore a m 1,35 X 1,50 tragli apparecchisanitari e l'ingombro di apertura delle porte;

-spazio perl'accostamento laterale della carrozzina alla tazza delgabinetto, sepresente, alla doccia od alla eventuale vasca da bagno;

-dotazionedegli opportuni corrimani orizzontali e verticali realizzaticon tubo diacciaio e di un campanello di emergenza posto in prossimitàdella tazzadel gabinetto.


5.5. Pavimenti

Ipavimentiall'interno della struttura edilizia, ove necessario,possonocontribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e adunaeventuale distinzione dei vari ambienti di uso, medianteun'adeguatavariazione nel materiale e nel colore e, in particolare,devonogarantire le seguenti caratteristiche prestazionali:

-essereantisdrucciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali chenegarantiscano anche la perfetta planarità e continuità;

- non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide in risalto.


5.6. Infissi: Porte - Finestre - Parapetti

Alfinedi rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere difacilemanovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impeditecapacitàfisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facilepassaggioanche di persone su carrozzina tenendo conto a tal fine cheledimensioni medie di una carrozzina sono cm 75 di larghezza e cm 110dilunghezza; devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgentiequanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.

Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:

-sistemidi apertura e di chiusura di infissi che prendano inconsiderazionetutte le soluzioni che, posti ad altezza di m 0,90 nelleporte e di m1,20 nelle finestre, ne facilitino la percezione, lemanovre di aperturae di chiusura da parte dei soggetti con ridotte oimpedite capacitàfisiche e che non siano di impedimento al passaggio;è da preferirel'uso di maniglie a leva;

- modalità esecutive perfinestre eparapetti di balconi tali da consentire la visuale trainterno edesterno anche ai non deambulanti in carrozzina.


5.7. Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici - Cassette per la corrispondenza

Gliapparecchielettrici manovrabili da parte della generalità dellepersone, come gliapparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori,ed i campanelli diallarme, devono essere posti preferibilmente ad unaaltezza di m 1,20dal pavimento.

Le prese di corrente dovranno essere poste ad un'altezza minima di m 0,45.

Piastre e pulsanti devono risultare facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla.

Tuttigliapparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti neivariambienti in posizione tale da consentire l'immediata percezionevisivaed acustica.

In tutti gli edifici che comportano lapresenza dicassette per la raccolta della corrispondenza, è necessarioprevedernealmeno una n di cui l'accessorio più alto si trovi tra i m0,90 ed i m1,20 di altezza.

6. COSTRUZIONI EDILIZIE: PRESCRIZIONI SPECIFICHE

6.1. Edilizia abitativa: Alloggio

Glialloggidegli edifici di uso residenziale abitativo, di cui all'art. 5,lett. b)della Legge, devono sempre garantire la visitabilità el'adattabilità,secondo le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge.


6.1.1. Visitabilità

Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prestazioni:

-leporte di ingresso alle unità abitative devono permettere ilpassaggio diuna carrozzina e comunque avere una larghezza noninferiore a m 0,90;

- le porte interne di accesso alla zona a giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m 0,80.


6.1.2. Adattabilità

Glialloggisi dicono adattabili quando, tramite l'esecuzione di lavori chenonmodificano nè la struttura, nè la rete degli impianti comunidegliedifici, possono essere resi idonei alle necessità dellepersonedisabili garantendo le seguenti minime prestazioni:

-corridoi:larghezza non inferiore a m 1,20 in caso di corridoi lungo iquali siaprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto delcorridoiostesso;

- cucina: larghezza di passaggio interno di m1,50 oppurespazio libero interno di almeno m 1,35 ´ 1,50 tra i mobili,leapparecchiature e l'ingombro di apertura delle porte;

-bagno:spazio libero interno per garantire la rotazione di unacarrozzina ocomunque non inferiore a m 1,35 ´ 1,50 tra gli apparecchisanitari el'ingombro di apertura delle porte; porte apribilipreferibilmenteverso l'esterno o scorrevoli; spazio per l'accostamentolaterale dellacarrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza delgabinetto;

- camera: spazio libero interno per garantire larotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m 0,90 sui duelati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad unapiazza e di m 1,10 ai piedi del letto stesso.

6.2. Edilizia sociale

Gliedifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, adesempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali,sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazioneanche da parte di utenti a ridotte o impedite capacità fisiche.

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