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HOME > Servizi base > Normativa > Barriere architettoniche - normativa regionale


LAZIO

LIGURIA

Legge Regionale 12 Giugno 1989, N. 15 (B.U. della Liguria, 28 giugno 1989, n. 9)

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative

Capo I
Disposizioni generali


Art. 1 - Finalità.

1.Lapresente legge detta norme e dispone interventi dirtti ad assicurarelamassima autonomia per lo svolgimento delle attivitàeffettuatenell'ambiente costruito da parte di tutti icittadini,indipendentemente da età, sesso, caratteristicheanatomiche,fisiologiche e senso-percettive, nonchè dalle variazionitemporanee opermanenti delle stesse.

Art. 2 - Obiettivi.

1.Obiettivodella presente legge è la strutturazione dell'ambientecostruitocaratterizzata da requisiti idonei a garantire l'assenza dilimitiall'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzionedelleesigenze individuali e delle variazioni permanenti o temporanee.

Art. 3 - Definizione di barriera architettonica e localizzativa.

1.Aifini della presente legge per barriera architettonica siintendequalsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadinidispazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilitàdeisoggetti con difficoltà motoria, sensoriale, psichica, dinaturapermanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

2.Aifini della presente legge per barriera localizzativa s'intendeogniostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione,allaforma o al colore di strutture architettoniche, e dei mezziditrasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazionedellepersone affette da difficoltà motoria, sensoriale, psichica, dinaturapermanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

Art. 4 - Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto

1.Larealizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni,nonchègli interventi in materia di trasporto pubblico di personedevonoperseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con lavariabilitàdelle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essereadottati criteriprogettuali rispondenti alle diverse esigenze degliutenti e adattabiliai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2.In relazione aquanto previsto al primo comma, la progettazione e lemodalità diesecuzione delle opere edilizie, debbono esserepreordinatespecificatamente alla realizzazione della compatibilitàdell'ambientecostruito e consentire l'installazione di manufatti,apparecchiature edispositivi tecnologici idonei ad assicurare dettacompatibilità inconnessione con le diverse esigenze degli utenti.

Art. 5 - Campo di applicazione.

1.Lenorme della presente legge si applicano limitatamente alle particheprevedono il passaggio o la permanenza di persone, nelle costruzionidinuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici nonchèalleopere interne ovvero di manutenzione, restauro, risanamentoeristrutturazione parziale di edifici già adeguati alla legge stessaneiseguenti casi:
a) costruzioni e locali pubblici o di uso pubblico realizzati da soggetti pubblici e privati;
b) costruzioni di uso residenziale realizzate da soggetti pubblici e privati;
c) esercizi turistico-ricettivi;
d)costruzionie locali destinati ad attività produttive di carattereindustriale,agricolo, artigianale, nonchè ad attività commercialidirezionali e delsettore terziario;
e) costruzioni e locali destinati ad attività dello sport e del tempo libero.

2. Le norme della presente legge si applicano altresi’ ai seguenti casi:
a)struttureeimpianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici dipersonedi competenza regionale, provinciale o comunale;
b)strutture e impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
c) segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui al primo comma;
d)aree e percorsi urbani comprese le strutture esterne alle costruzioni di cui al titolo II del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;
e)mezzidi trasporto pubblico di persone su gomma, ferro, fune, nonchèmezzi dinavigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale,provinciale ecomunale.

Art. 6 - Norme tecniche di attuazione.

1.Laprogettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutturecompresenel campo di applicazione della presente legge quali definitidall'art.5, devono essere conformi alle disposizioni statali inmateria, perquanto applicabili, cosi’ come specificate ed integratefino all'entratain vigore del decreto ministeriale previsto dall'art.1 secondo commadella legge 9 gennaio 1989, n. 13, dalle "Normetecniche di attuazione"allegate alla presente legge.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge la Giunta relaziona annualmente al Consiglio regionale.

Art. 7 - Censimento degli immobili ed edifici pubblici.

1.LaRegione promuove il censimento degli immobili ed edificipubbliciinteressati da interventi per l'abolizione dellebarrierearchitettoniche e localizzative.

2. Il censimento di cuialprimo comma è delegato ai comuni, sulla base delle modalitàdirilevazione approvate dalla Giunta regionale entro seimesidall'entrata in vigore della presente legge; il censimento, oltreallaproprietà del comune, riguarda gli immobili di proprietà dellaRegione,delle Province e di altri enti locali, nonchè dello Stato ediAmministrazioni pubbliche autonome, situati sul territorio comunale.

3.Aifini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato edelleamministrazioni autonome, la Giunta regionale promuove lenecessarieintese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

4.I datidel censimento sono utilizzati ai fini della programmazionedegliinterventi regionali e degli enti locali, nell'ambito dellerispettivecompetenze, nonchè per l'esercizio delle funzioni di cuiall'art. 32,ventunesimo comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 8 - Atti di programmazione regionale.

1.Nellaformulazione dei piani, programmi e progetti generali esettoriali,anche di carattere informativo e di aggiornamento, laRegione tieneconto con particolare riferimento ai contenutiprogrammatori e agliaspetti finanziari dell'obiettivo di eliminare lebarrierearchitettoniche e localizzative in ambito regionale e neiservizi ditrasporto pubblico di persone, di sua competenza.

Art. 9 - Atti di programmazione comunale e provinciale.

1.IComuni e le Province predispongono, entro novanta giorni dall'entratainvigore della presente legge, piani biennali di intervento, tenutocontodei piani predisposti ai sensi dell'art. 32 ventunesimo comma,dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41, finalizzati all'eliminazionedellebarriere architettoniche e localizzative per le strutture ecostruzionidi propria competenza, con indicazione degli interventiprioritari.

Capo II
Disposizioni in materia urbanistica per l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata

Art. 10 - Strumenti urbanistici comunali, norme tecniche di attuazione, regolamenti edilizi e d'igiene.

1.Decorsisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leggeledisposizioni in essa contenute prevarranno sulle prescrizionideglistrumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongonoconesse in contrasto.

Art. 11 - Autorizzazioni e concessioni a edificare.

1.Fermorestando quanto stabilito all'art. 7 della legge 9 gennaio 1989,n. 13,ai fini dell'attuazione della presente legge il rilasciodellaconcessione o autorizzazione ad edificare è disciplinato daicommiseguenti.

2. In sede di rilascio di concessioni oautorizzazioniad edificare ai fini della verifica della conformità deiprogetti allenorme della presente legge, deve essere anche acquisito ilparere deiresponsabili del Servizio di igiene pubblica ambientale o dituteladella salute nei luoghi di lavoro della Unità sanitaria localeche alloscopo potrà avvalersi di consulenza specialisticaopportunamenteconvenzionata.

3. La realizzazione delle operedovrà esseresempre collaudata da un tecnico collaudatore con attoasseverato entrocentoventi giorni dalla ultimazione dei lavori.

Art. 12 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata.

1.Fermorestando che devono sempre essere garantite l'accessibilità,ildimensionamento e la predisponibilità di tutti gli alloggi perl'interopatrimonio edilizio pubblico e privato, in modo da assicurareaidestinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività,iprogetti relativi alla costruzione di alloggi di ediliziaresidenzialepubblica e convenzionata devono prevedere la realizzazionedi una quotanon inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venticoncaratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte dei soggetticongravi difficoltà psico-motorie e senso-percettive.

2.Glialloggi di cui al primo comma devono essere conformi alledisposizionidella presente legge ed essere omogeneamente distribuitiall'internodelle strutture edilizie al fine di evitare una loroconcentrazione.

Art. 13 - Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica.

1.Iprogetti relativi al restauro o al risanamento conservativoeristrutturazione edilizia di alloggi di edilizia residenzialepubblicadevono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore adunalloggio ogni quaranta o frazioni di quaranta concaratteristicheconformi alle disposizioni della presente legge ai finidel loroutilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltàpsico-motorie esenso-percettive.

Art. 14 - Assegnazione in via d'urgenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1.Glienti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblicadevonopredisporre entro un anno dalla entrata in vigore della presenteleggeun invito pubblico agli utenti perchè esprimano le proprieesigenze alfine dell'abolizione delle barriere architettoniche elocalizzative; idati rilevati devono essere tenuti costantementeaggiornati.

2.Entro l'anno successivo gli enti gestoriinseriscono nei programmigenerali concernenti gli interventi daeffettuare sul patrimoniogestito, l'indicazione dei lavori da eseguirea seguito dellarilevazione di cui al primo comma ed individuano lepriorità diesecuzione e le possibili fonti di finanziamento.

3.In caso diimpossibilità di modifiche congrue alla necessità delrichiedente glienti gestori debbono assumere iniziative dirette afavorire lo scambiocon alloggio anche occupato, ma più facilmenteristrutturabile oconcordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

4.IComuni, anche su segnalazione degli enti gestori, per far fronteaspecifiche, documentate e gravi situazioni di disagio abitativodisoggetti aventi disabilità motoria permanente grave, possonoprovvedereall'assegnazione di alloggi sia di risulta che di nuovacostruzioneinsistenti ai piani terra o, comunque, prossimi agli accessiprincipalidegli edifici di edilizia residenziale pubblica anche inderoga alleprocedure di assegnazione di cui al Titolo V della leggeregionale 28febbraio 1983, n. 6, con priorità per i soggetti aventitali requisitigià collocati nelle graduatorie speciali di cui all'art.33 dellastessa legge regionale. L'assegnazione è subordinata allaverifica, daparte della Commissione che forma la graduatoria perl'assegnazione dialloggi di nuova costruzione di cui all'art. 35 dellalegge regionale28 febbraio 1983, n. 6, del possesso dei requisiti dicui al presentecomma, nonchè di quelli di cui all'art. 33 della stessalegge regionale.

5.I Comuni che effettuano assegnazioni dialloggi ai sensi del quartocomma debbono darne immediata comunicazioneagli organi regionali,indicando la procedura seguita.

Art. 15 - Oneri di urbanizzazione.

1.Icomuni destinano una quota non inferiore al 10 per cento delleentratederivanti dagli oneri di urbanizzazione ai finidell'abbattimento dellebarriere architettoniche e localizzative per leopere, edifici edimpianti esistenti di loro competenza. I comuni neilimiti previstidalla normativa vigente possono deliberare la riduzionedegli oneri diurbanizzazione dovuti per gli interventi di cui allapresente legge.

Art. 16 - Rapporti con la strumentazione urbanistica.

1.Gliinterventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31dellalegge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati a garantire nel rispettodellapresente legge, la fruibilità e l'accessibilità delle strutture edeglispazi interessati dall'intervento possono essere realizzati ancheincontrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanisticilocalmentevigenti.

Art. 17 - Variazione della destinazione d'uso degli immobili.

1.Finoa quando la legge regionale non avrà disciplinato in via generaleladestinazione d'uso degli immobili ai sensi dell'art. 25, ultimocomma,della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni,siosservano le norme di cui ai commi successivi.

2. Fermorestandoquanto stabilito dalla legislazione vigente in ordine alrilascio diautorizzazioni e concessioni edilizie, è soggettaall'autorizzazione delSindaco la variazione di destinazione d'uso diimmobile quando siafinalizzata ad utilizzo dello stesso che siacomunque riconducibile aduso collettivo, anche quando la variazionenon comporti l'esecuzione diopere, ivi compreso il caso in cui sitratti di variare la destinazioned'uso collettivo già in atto.

3.Il rilascio dell'autorizzazionedi cui al secondo comma da parte delSindaco è subordinato al possessoda parte dell'immobile dellecaratteristiche previste dall'allegato, infunzione della destinazionead uso collettivo dello stesso.

4. Lamancanzadell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni dicuiall'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, esuccessivemodificazioni, ed è comunque ostativa al rilasciodell'autorizzazioneall'uso o permesso di agibilità dei locali.

Art. 18 - Consulenza regionale agli enti locali.

1.Alfine di agevolare l'attuazione della presente legge la Regionefornisceagli enti locali la consulenza in ordine a questioni tecnicheedamministrative inerenti all'esercizio delle funzioni di lorocompetenza.

2. L'attività di consulenza è svolta dai Servizi provinciali del genio civile mediante personale specificatamente qualificato.

Art. 19 - Sanzioni.

1.L'inosservanzadelle norme della presente legge da parte del titolaredella concessioneedilizia ovvero dell'autorizzazione ad edificare, delcommittente, deldirettore dei lavori, costituisce "variazioneessenziale" di cuiall'art. 8, primo comma, lettera c) della legge 28febbraio 1985, n. 47,cui consegue l'applicazione delle sanzioni ivipreviste.

Capo III
Trasporti

Art. 20 - Interventi nel campo degli investimenti sui trasporti pubblici di interesse locale e sulle infrastrutture.

1.LaRegione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 terzo commadellalegge regionale 1° febbraio 1982, n. 6, persegue la finalità diadeguareil parco rotabile adibito a trasporto e le altreinfrastrutture ditrasporto, alle esigenze di fruizione di tutti gliutenti.

2. LaRegione promuove nell'ambito dei piani annuali diinvestimento di cuiall'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1982,n. 6, l'introduzionedi sistemi di incarrozzamento più agevoli, ditecnologie di allestimentoutili ad adeguare l'accesso ed il confort ditrasporto nei vettoriadibiti al servizio di pubblico trasporto, nonchèla realizzazione disupporti audiovisivi per attrezzare i rotabili, leinfrastrutture e gliimpianti fissi di trasporto e renderli idonei allapiù agevole fruizionedelle persone con difficoltà di percezionesensoriale e di deambulazione.

3.Per le finalità di cui alsecondo comma, sulla base di specificherichieste delle aziende ditrasporto, in occasione dell'aggiornamentoannuale del piano diintervento per gli investimenti da presentare allaRegione Liguria,secondo le modalità di cui all'art. 2, terzo commadella leggeregionale 1° febbraio 1982, n. 6, il Consiglio regionaleammette afinanziamento gli interventi sopraddetti con contributi avalere sugliartt. 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, neilimiti deglistanziamenti previsti annualmente e secondo le modalitàcontributiveindicate dalla legge.

4. Al fine di definirepropostetecnico-costruttive, di allestimento interno di rotabili e diimpiantifissi di trasporto utili a consentire la più facile fruizionedeltrasporto pubblico di interesse locale urbano ed interurbano dapartedelle persone con difficoltà di percezione sensoriale edideambulazione nonchè per sviluppare iniziative utili a consentirelaprogettazione e la migliore compatibilità con l'assetto ambientaledeisistemi di trasporto pubblico di interesse locale, la Regionepromuovela definizione di normative tecnico-costruttive di sistemi ditrasportoe prototipi sperimentali di mezzi rotabili, attraversol'utilizzazionedi quota pari all'1 per cento dei fondi destinati agliinvestimenti neitrasporti dell'assegnazione annuale alla RegioneLiguria come definitadagli artt. 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n.151.

5. Laquota predetta è assegnata annualmente per le finalitàdi cui al quartocomma, con la deliberazione del Consiglio regionale cheapprova ilpiano annuale di intervento per gli investimenti a soggettichepresentino adeguate proposte, dando priorità a quelle formulatedaicostruttori singoli o associati, dalle associazioni cherappresentano icostruttori di veicoli per il trasporto pubblico, diimpianti fissi ditrasporto di persone, dalle organizzazionirappresentative delleaziende dei servizi pubblici, di quelle deltrasporto pubblico diinteresse locale, nonchè alle proposte presentatedagli organismiadibiti istituzionalmente alla ricerca ed allasperimentazionetecnologica a livello nazionale e internazionale nelcampo deitrasporti di persone. La Giunta regionale per perseguire lafinalità dicui al quarto comma, pubblica annualmente, in relazione allerisorsemesse a disposizione, apposito bando con avvisi sulla stampanazionalee nomina una commissione tecnica per la definizione del bandoe per lavalutazione delle proposte composta da:
a) tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante designato dal Ministero dei trasporti;
c) un rappresentante designato dalla Federtrasporti;
d)unesperto delle problematiche di fruizione dei rotabili e dellestrutturefisse e di servizio da parte di soggetti con difficoltà dideambulazionee percezione sensoriale, designato dal Consiglioregionale.

6.Sulla base delle proposte presentate lacommissione tecnica di cui alquinto comma redige apposita valutazioneda sottoporre alla Giuntaregionale indicando le priorità in relazionealle finalità dellapresente legge.

Art. 21 - Direttive.

1.LaRegione Liguria emana direttive agli enti concedenti e delegatineiservizi di rispettiva competenza al fine di accertare lo statodiapplicazione e di gestione della presente legge nei serviziditrasporto pubblico d'interesse locale.

Art. 22 - Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza.

1.Iregolamenti comunali inerenti ai noleggi e ai servizi di piazzadevonoprevedere che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone sianodotatidi attrezzature idonee a consentire l'incarrozzamento deisupporti perla mobilità degli handicappati.

Capo IV
Interventi informativi, simbolo di accessibilità, norme transitorie e finali

Art. 23 - Interventi informativi, educativi e di aggiornamento.

1. La Regione assume le iniziative e promuove gli interventi al fine di:
a)informarecirca la compatibilità dell'ambiente costruito con lavariabile delleesigenze relative a situazioni temporaneamente opermanentementeinvalidanti;
b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente legge;
c)diffonderela conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materialirispondenti allacompatibilità d'uso dell'ambiente da parte deicittadini;
d)sollecitare l'adeguamento e l'integrazione deiprogrammi dei vari corsidi studio e della letteratura tecnica inrelazione ai contenuti e allospirito della legge.

2. Le finalità di cui al primo comma sono perseguite mediante:
a)iniziativedi informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata aglistudenti ed aidocenti delle scuole e dei corsi di ogni ordine e grado,ivi compresal'Università;
b) interventi di aggiornamento per ilpersonaleregionale e degli enti locali, nonchè per i tecniciinteressatiall'applicazione della presente legge.

3. Leiniziative e gliinterventi di cui al secondo comma sono attuati dallaRegione di intesacon le altre amministrazioni interessate, e incollaborazione con entipubblici e privati.

4. La Regionepromuove altresi’ iniziative diricerca per nuove proposte legislativee normative, per nuove propostetecnico-costruttive e per nuovi ausili,anche tramite l'indicazione diconcorsi e la concessione di borse distudio e di ricerca.

Art. 24 - Simbolo di accessibilità.
1.Glispazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici ediuso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente legge,devonorecare in posizione agevolmente visibile il simbolo diaccessibilitàprevisto dall'art. 2 del decreto del Presidente dellaRepubblica 27aprile 1978, n 384 in relazione ai servizi e alleattrezzatureaccessibili e l'indicazione del percorso per accedervi.

Art. 25 - Abrogazioni.

1.Fermorestando quanto previsto dall'art. 26, dall'entrata in vigoredellapresente legge sono abrogate le disposizioni in contrasto con laleggestessa.

Art. 26 - Norme transitorie.

1.Peril rilascio delle autorizzazioni e concessioni a edificare relativeadomande presentate anteriormente alla data di entrata in vigoredellapresente legge, si applica a tutti gli effetti la normativavigente altempo della presentazione della domanda.

Art. 27 - Norma finanziaria. - (Omissis).

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