MENÙ RAPIDO: contenuto || menù principale || sottomenù

Area OPERATORI TURISTICI

Primo accesso? REGISTRATI e inserisci la tua struttura turistica

Turismo senza barriere

Turismo per tutti, turismo su misura
cambia layout: solo testo | alto contrasto | grafico



HOME > Servizi base > Normativa > Barriere architettoniche - normativa regionale


LAZIO

Legge Regionale 4 Dicembre 1989, n. 74 (Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1989, n. 35)

Interventiperl' accessibilità e l' eliminazione delle barriere architettoniche negliedifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province,comuni,comunità montane e loro consorzi.

Art. 1 - Finalità

1.LaRegione Lazio, nell' ambito della normativa prevista dalla legge30marzo 1971, n. 118, articolo 27, del decreto del PresidentedellaRepubblica 27 aprile 1978, n. 384 e dalla legge 28 febbraio 1986,n.41, articolo 32, attua e promuove interventi destinati a consentireemigliorare l' accessibilità e la fruibilità di attrezzature ededificiesistenti, pubblici o aperti al pubblico.

2. Taliinterventi consistono nell' adeguamento di edifici e di spazi esterni,costruiti, attraverso l' eliminazione di quegli ostacoli o barrierearchitettoniche esistenti che, oltre a rendere difficoltosa lafruizione dell' ambiente costruito a tutti i cittadini, la impedisconoa quelli fisicamente disabili.

3. La Regione promuove, altresì,ai medesimi fini, interventi relativi all' edilizia residenzialepubblica da regolamentare attraverso direttive specifiche emanate condeliberazione di Giunta regionale entro un anno dalla data di entratain vigore della presente legge; tali direttive regolamenteranno l'esecuzione degli alloggi e spazi esterni privi di barrierearchitettoniche di cui all' articolo 20 della circolare dell' assessoreregionale ai lavori pubblici del 19 aprile 1979, n. 3461 concernentegli interventi di edilizia residenziale pubblica e disporranno altresì,nell' ambito di tali interventi ivi compresi quelli relativi alrecupero del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di alloggie como?unità - alloggio aventi particolari caratteristiche tipologichecon specifica destinazione ad anziani, cittadini disabili e personeesposte a processi di emarginazione.

Art. 2 - Natura e disciplina degli interventi

1.La Regione, per le finalità di cui al precedente articolo 1, concede aprovince, comuni, comunità montane e loro consorzi contributi perrealizzare le necessarie opere di adeguamento in attrezzature o edificiesistenti, pubblici o aperti al pubblico, di loro proprietà riservandoaltresì una aliquota dei finanziamenti anche per l' adeguamento diedifici di competenza regionale.

2. Le opere di adeguamentodevono consentire la piena utilizzazione ed accessibilità delleattrezzature o degli edifici nel loro complesso ovvero, qualora ciò nonfosse completamente realizzabile, garantirle nelle loro partifondamentali, ed in particolare in quelle nelle quali vengono prestatii servizi principali per i quali l' edificio stesso si caratterizza.

3. Nell' ambito dei piani di eliminazione delle barrierearchitettoniche di cui al ventunesimo comma dell' articolo 32, dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41, adottati dalle amministrazioni comunali,sono concessi contributi anche per l'adeguamento delle opere diurbanizzazione e degli spazi esterni di relazione al fine di realizzarepercorsi attrezzati privi di barriere architettoniche tra edificipublici già adeguati.

4. Le opere di adeguamento devono di normaessere realizzate in conformità alle disposizioni contenute nel decretodel Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n° 384, ed ove questo,per particolari vincoli esistenti, non fosse del tutto applicabile, inconformità comunque a quelle contenute nella normativa tecnica di cuial successivo articolo 9.

Art. 3 - Criteri di priorità degli interventi

1.La Regione, nella definizione degli interventi di cui alla presentelegge, tiene conto con priorità dei progetti che prevedono l'accessibilità e l' eliminazione delle barriere architettoniche inedifici ed attrezzature compresi nei piani di cui al ventunesimo commadell' articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 di competenza dicomuni e province e:
a) che forniscono servizi di livello provinciale e intercomunale;
b) che forniscono in maniera integrata più servizi;
c) che forniscono servizi di particolare utilità a persone anziane e/ o disabili;
d) che coinvolgono la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare anziani e disabili.

2.Nell' ambito delle priorità di cui al comma precedente, si tieneparticolarmente conto degli interventi relativi ad attrezzature oedifici socio - sanitari, scolastici, prescolastici e di formazioneprofessionale nonché per la cultura, lo spettacolo e la vitaassociativa così come degli interventi relativi alle opere diurbanizzazione e agli spazi esterni di relazione tra edifici giàadeguati.

Art. 4 - Riparto annuale delle disponibilità

1.La Giunta regionale, su proposta dell' assessore ai lavori pubblici,sentita la competente commissione consiliare permanente, approva conpropria deliberazione il riparto annuale delle disponibilitàfinanziarie sulla base delle domande pervenute, per i relativi anni,entro i termini indicati nel successivo articolo 6 ed attribuisce aglienti interessati i contributi previsti dalla presente legge nei limitidegli appositi stanziamenti del bilancio regionale.

2. Nellaformulazione del riparto annuale, una aliquota, fino ad un massimo del10 per cento dello stanziamento annuale, viene destinata per interventiin edifici di competenza regionale.

3. Detratta la somma di cuial precedente secondo comma, la ripartizione annuale vieo?ne effettuataper ambito provinciale in rapporto alla distribuzione territoriale deicittadini anziani e disabili motori, comprendendo, altresì, un'aliquota del 5 per cento da utilizzare, ad integrazione delle sommecome sopra determinate, per un migliore adeguamento delle disponibilitàfinanziarie al reale fabbisogno quale risulta, per ambito provinciale,dai quadri economici contenuti nelle previsioni progettuali degliinterventi.

4. In sede di prima applicazione della presentelegge la ripartizione di cui al precedente terzo comma è determinatacome segue: 10 per cento per la provincia di Frosinone; 7 per cento perla provincia di Latina; 4 per cento per la provincia di Rieti; 76,5 percento per la provincia di Roma; 6,5 per cento per la provincia diViterbo; 5 per cento per i finanziamenti integrativi.

5. IlConsiglio regionale ha la facoltà di apportare, con propriadeliberazione, variazioni alle percentuali di ripartizione di cui alprecedente quarto comma in relazione a mutamenti delle situazionidemografiche di cui al precedente terzo comma.

6. Possono essereconcessi ad un medesimo ente locale più contributi relativi adattrezzatura ed edifici diversi purché per ognuno di essi vengapresentata apposita domanda con le modalità indicate nel successivoarticolo 5.

Art. 5 - Opere ammesse a contributo

1. Sonoammesse a contributo regionale tutte quelle opere necessarie aconsentire anche a persone disabili su sedia a ruote o persone anziane,la piena accessibilità e fruibilità in condizioni di sicurezza, deivari ambienti, servizi o attrezzature esistenti nell' edificio o neglispazi esterni di pertinenza.

2. Tali opere riguardano in particolare:
a) adeguamento degli spazi esterni all' edificio o attrezzature ed adessi connessi (percorsi pedonali, rampe e scale esterne, pavimentazioniesterne e parcheggi);
b) adeo?guamento degli accessi all' edificio o attrezzatura;
c) opere per rendere i vari piani accessibili in ogni parte aperta alpubblico quali quelle relative alla creazione di spazi per ladistribuzione ai percorsi orizzontali e verticali, alla realizzazionedi rampe interne di raccordi tra zone di un medesimo piano poste aquote diverse dalla creazione di disimpegni per spazi di manovra disedia a ruote, all' eventuale ampliamento di corridoi e passaggiobbligati, all' installazione di porte o modifiche e quelle esistenti,di dimensioni adeguate e di facile manovrabilità, all' adeguamento dipavimentazione sconnesse;
d) opere di dotare l' edificio possibilmente ad ogni piano, di servizi igienici accessibili;
e) dotazione di ascensori o adeguamento di quelli esistenti idonei, percapienza, caratteristiche ed attrezzature, a manovre di sedia a ruote;
f) opere per regolarizzare l' andamento delle scale e per dotarle dellenecessarie attrezzature onde agevolarne o consentirne l' uso, nonchéopere per facilitare il raccordo di dislivelli esistenti;
g) opereper consentire l' accessibilità e fruizione di locali di ufficio osportelli aperti al pubblico, di sale per riunioni ed in genere dilocali di uso comune;
h) opere per adeguare il posizionamentodegli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme,apparecchi telefonici manovrabili da parte della generalità delpubblico;
i) installazione di tabelle segnaletiche di indicazione edi informazione, esterne ed interne, relative ai principali percorsi edambienti accessibili e/ o raggiungibili con percorsi privi di barrierearchitettoniche.

3. Sono altresì ammesse a contributo regionalele opere, di cui al terzo comma dell' articolo 2 della presente legge,concernenti l' adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli spaziesterni di relazione tra edifici. Tali opere comprendono tutte quellenecessarie a creare percorsi attrezzati privi di barrierearchitettoniche e riguardanoo?, principalmente, la sistemazione dipavimentazione, la creazione di rampe o scivoli di raccordo tramarciapiedi e sede stradale, la creazione o l' adeguamento di zone diparcheggio con posti auto accessibili, l' adeguamento di semafori conpulsanti di chiamata, la installazione di tabelle segnaletiche adindividuazione dei percorsi accessibili nonché l' adeguamento dielementi o attrezzature varie costituenti l' arredo urbano.

Art. 6 - Presentazione delle domande

1.Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentatedagli enti di cui al precedente articolo 2 alla Regione Lazio -Assessorato ai lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, per l' anno 1989 ed entro il 31 marzoper gli anni successivi.

2. Le domande debbono essere corredatedi progetto di fattibilità comprendente il rilievo ed il progetto dimassima con l' indicazione della destinazione d' uso degli ambienti ospazi costruiti e delle soluzioni per la loro accessibilità, corredatodi computo metrico estimativo, quadro economico e relazioneillustrativa delle opere.

3. Le domande per l' adeguamento diedifici devono essere corredate di scheda di rilevamento,documentazione fotografica e documentazione dalla quale risulti l'eventuale inclusione dell' edificio del piano di eliminazione dellebarriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell' articolo 32,della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Le domande per l'adeguamento di spazi esterni di relazione tra edifici, devono esserecorredate oltre a quanto previsto nel precedente secondo comma, delladocumentazione fotografica dei principali siti oggetto dell' interventoe di documentazione dalla quale risulti l' individuazione della zonanell' ambito del piano di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio1986, n, 41 nonché quali edifici, ricadenti nella zona e già adeguati,vengono ad esso?ere collegati con i percorsi privi di barrierearchitettoniche.

Art. 7 - Presentazione progetti e documentazione

1.Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell' assessoratoregionale ai lavori pubblici della deliberazione della Giunta regionaledi cui al precedente articolo 4, gli enti interessati dovrannopresentare, al medesimo assessorato, la documentazione di seguitospecificata:
a) domanda dell' ente beneficiario del contributo,diretta alla Regione Lazio, intesa ad ottenere la formalizzazione delfinanziamento dell' importo attribuito, per singolo intervento, con lasuddetta deliberazione della Giunta regionale. La domanda dovràspecificare presso quale istituto bancario dovranno essere accreditatele somme relative ai contributi nonché il numero di conto corrente;
b) copia conforme della deliberazione consiliare, di approvazione delquadro economico, del progetto esecutivo ed altri atti tecnici, dellemodalità con le quali verrà esperito l' appalto, debitamente vistatadal competente organo di controllo, contenente altresì laspecificazione sulla copertura finanziaria eventualmente necessaria pergli importi eccedenti il contributo regionale, necessari per larealizzazione completa delle opere;
c) progetto esecutivo degli edifici che dovrà comprendere i seguenti elaborati in duplice copia:

1)scheda di rilevamento, fornita dall' assessorato regionale ai lavoripubblici, con allegata documentazione fotografica della situazione "ante - operam " idonea a consentire futuro raffronto con gliadeguamenti eseguiti;

2) planimetria generale eseguita nelrapporto 1: 1.000 con l' indicazione della pendenza delle stradeadiacenti il fabbricato, delle principali quote altimetriche, dell'esistenza di parcheggi pubblici, dei tipi di pavimentazione esistenti eloto stato di conservazione.

3) tavole illustranti la situazioneesistente eseguite nel rapporto 1: 100 o?o 1: 50 comprensive diplanimetrie di insieme eseguita nel rapporto 1: 500 o 1: 200 nellequali siano evidenziati la destinazione degli spazi o ambienti e glielementi o particolari architettonici che costituiscono barrieraarchitettonica. Nelle tavole, che dovranno comprendere le piante ditutti i piani oltre a sezioni e prospetti significativi, dovrannoessere indicate le quote planimetriche ed altimetriche nonché i tipi dipavimentazione;

4) tavole illustranti il progetto diadeguamento comprensive di planimetria di insieme, eseguite neirapporti di cui al precedente paragrafo c), nelle quali sianoevidenziate le soluzioni previste per l' eliminazione delle barrierearchitettoniche ed i percorsi ed ambienti che, in relazione a talisoluzioni, diventino accessibili a persone con impedimenti motori-Alcune soluzioni di adeguamento dovranno essere illustrate con idoneiparticolari esecutivi;

5) relazione generale contenentedescrizione e utilizzazione dell' edificio o attrezzatura, finalitàdell' adeguamento in rapporto al tipo di edificio, soluzioniprogettuali ed opere previste per la eliminazione delle barrierearchitettoniche, grado di accessibilità ottenibile, descrizione tecnico- strutturale con indicazione dei materiali previsti e degli eventualiimpianti adeguati;

6) computo metrico - estimativo dei lavori abase d' asta compilato, per quanto possibile, sulla base dei prezzidella tariffa regionale vigente;

7) quadro economico contenente,oltre alla previsione di spesa per i lavori di adeguamento, le somme adisposizione dell' amministrazione per rilievi, per la eventualeesecuzione di impianti e la fornitura di apparecchiature eattrezzature, per eventuale revisione prezzi, nei limiti ed inconformità delle disposizioni di cui all' articolo 33 della legge 28febbraio 1986, n. 41, per imprevisti, per spese generali e per onerifiscali, tenendo altresi conto di quanto previsto al quarto e quintocomma dell' articolo 7, legge regionale n. 88 del 28 febbraio 1980;

8)documentazione dalla quale risulti l' eventuale inclusione o meno dell'edificio nel piano di eliminazione delle barriere architettoniche dicui al ventunesimo comma dell' articolo 32, della legge 28 febbraio1986, n. 41 e relativo stato di attuazione del piano;
d) progettoesecutivo per l' adeguamento di spazi esterni di relazione tra edificiche dovrà comprendere i seguenti elaborati in duplice copia;

1)documentazione fotografica della situazione "ante - operam" idonea aconsentire futuro raffronto con gli adempimenti eseguiti;

2)planimetria generale eseguita nel rapporto 1: 1.000 con l' indicazionedei principali edifici pubblici esistenti e quali di essi risultino giàadeguati ed accessibili, della pendenza delle strade esistenti, delleprincipali quote altimetriche, dell' esistenza di parcheggi pubblici,dei tipi di pavimentazione esistenti e loro stato di conservazione;

3)tavole illustranti la situazione esistente eseguite nel rapporto 1: 500o 1: 200 nelle quali siano indicate le quote planimetriche edaltimetriche nonché i tipi di pavimentazione, la destinazione degliedifici ricadenti nella zona ed evidenziati gli elementi costruttivi oarredi stradali che costituiscono barriera architettonica od ostacoloal movimento;

4) tavole illustranti il progetto di adeguamento,eseguite nei rapporti di cui al precedente paragrafo c), nelle qualisiano evidenziate le soluzioni previste per l' eliminazione dellebarriere architettoniche ed i percorsi che, in relazione a talisoluzioni, diventino accessibili a persone con impedimenti motori.Alcune soluzioni di adeguamento dovranno essere illustrate con idoneiparticolari esecutivi;

5) in relazione generale contenentedescrizione e modalità di utilizzazione degli spazi esterni adeguati,soluzioni progettuali ed opere previste per la eliminazione dellebarriere architettoniche, grado di accessibilità ottenibile,descrizione tecnico - strutturale con indicazione dei materialiprevistio? e delle eventuali attrezzature adeguate;

6) computometrico - estimativo dei lavori a base d' asta compilato, per quantopossibile, sulla base dei prezzi della tariffa regionale vigente;

7)quadro economico contenente, oltre alla previsione di spesa per ilavori di adeguamento, le somme a disposizione dell' amministrazioneper i rilievi, per eventuale esecuzione di impianti e fornitura diapparecchiature ed attrezzature, per eventuale revisione prezzi, neilimiti ed in conformità delle disposizioni di cui all' articolo 33della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per imprevisti, per spese generalie per oneri fiscali tenendo altresì conto di quanto previsto al quartoe quinto comma dell' articolo 7, della legge regionale n. 88 del 26giugno 1980;

8) documentazione dalla quale risulti l' inclusionedegli spazi esterni oggetto dell' intervento della zona individuata, aisensi della circolare assessorato ai lavori pubblici del 14 gennaio1987, n. 6, nell' ambito del piano di eliminazione delle barrierearchitettoniche di cui al ventunesimo comma dell' articolo 32, dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 8 - Concessione ed erogazione dei contributi

1.Il finanziamento per ogni intervento viene concesso nei limiti dell'importo attribuito con la deliberazione di cui al precedente articolo4, con decreto del Presidente della Giunta regionale previapresentazione, da parte dell' ente della documentazione di cui alprecedente articolo 7.

2. I contributi di cui al precedentearticolo 2 sono concessi in conto capitale fino al 100 per cento dellaspesa occorrente risultante dal quadro economico di cui al precedentearticolo 7.

3. L' erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 9 - Normativa tecnica

1.Le norme per l' attuazione degli ino?terventi nonché le disposizionitecniche per l' eliminazione delle barriere architettoniche sarannoemanate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita lacompetente commissione consigliare permanente, entro 60 giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge.

2. Tali normetecniche devono tener conto delle risultanze degli studi disperimentazione e ricerca di cui all' articolo 10 della legge regionaledel 18 gennaio 1982, n. 1 finalizzati all' individuazione di esigenzespecifiche connesse con l' adeguamento di edifici esistenti e deirelativi vincoli costruttivi non eliminabili.

3. La Regioneassicura, agli enti interessati, assistenza tecnico - amministrativaper la definizione progettuale e per le modalità di realizzazione degliinterventi di cui alla presente legge nonché per verificare lafattibilità e l' attuazione dei piani per l' eliminazione dellebarriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell' articolo 32,della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

1.Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L.1.000 milioni per l' anno 1989, in termini di competenza e di cassa, daiscriversi al capitolo n. 08915 di nuova istituzione avente la seguentedenominazione: " Concessione di contributi in conto capitale fino alcento per cento della spesa occorrente per l' accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in attrezzature o edifici,pubblici o aperti al pubblico, di proprietà di Regione, province,comuni, comunità montane e loro consorzi".

2. Per la parte dicompetenza la suddetta spesa viene finanziata con le disponibilitàesistenti sul capitolo n. 29832, lettera f), dell' elenco n. 4, delbilancio 1989.

3. Per lo stanziamento di cassa si provvedemediante analoga riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n.31021 del medesimo bilancio.

Art. 11 - Norma finale

1.Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano ledisposizioni contenute nella legge regionale 26 giugno 1980, n. 88,relativa a norme in materia di opere lavori pubblici.

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

PIEMONTE

SARDEGNA

TOSCANA

TRENTINO ALTO ADIGE

VALLE D’AOSTA

VENETO

Richiedi informazioni !

info@turismosenzabarriere.it