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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005.
Indice degli allegati
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista lalegge9gennaio2004,n. 4, recante disposizioni per favorirel'accessodeisoggettidisabiliagli strumenti informatici ed inparticolarel'art.11;
Visto il decreto del Presidentedella Repubblica1° marzo 2005, n. 75,recante regolamento d'attuazionedella legge 9gennaio 2004, n. 4;
Visto ildecretodelPresidentedelConsiglio dei Ministri del 6 maggio2005,pubblicatonellaGazzettaUfficiale n. 117 dell'11 maggio 2005,recantedelega difunzionidelPresidente del Consiglio dei Ministri inmateria diinnovazioneetecnologie al Ministro senza portafoglio,dott.LucioStanca;
Visto ildecretolegislativo12febbraio1993,n. 39, recante norme in materiadisistemiinformativiautomatizzati delleamministrazioni pubbliche,anormadell'art.2,comma 1, della legge 23ottobre 1992,n.421esuccessivemodificazioni ed integrazioni;
Esperita laproceduradinotificaalla Commissione europea di cui alladirettiva98/34/CEdelParlamentoeuropeo e del Consiglio, del 22giugno1998,modificatadalladirettiva98/48/CE del Parlamento europeo edelConsiglio, del 20luglio1998, CEattuata dalla legge 21giugno1986,n.317, modificatadaldecretolegislativo 23 novembre 2000,n.427;
Decreta:
Articolo 1
(
Definizioni e ambito d'applicazione
)
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) accessibilità :capacitàdeisistemiinformatici,nelle forme e nei limiticonsentitidalleconoscenzetecnologiche, dierogare servizi efornireinformazionifruibili, senzadiscriminazioni,anche da parte dicoloroche a causadidisabilitànecessitano di tecnologieassistiveoconfigurazioniparticolari;
b) ambiente operativo :insiemedi programmi e di interfacce utente che consentono l'utilizzo dellerisorsehardware e software disponibili sul computer;
c) applet :programmaautonomo,ingenerescritto in linguaggio Java, che puòessereinseritoin unapaginaWeb perfornire informazioni ofunzionalità;
d) applicazione : programma informatico che consente all'utente di svolgere specifici compiti;
e) applicazione Internet :programmasviluppatoadottandotecnologieInternet,in particolare utilizzandoilprotocolloHTTP(HyperText TransferProtocol)per il trasferimentodei dati eillinguaggio amarcatori(X)HTML(eXtensible HyperTextMarkup Language)perlapresentazione e lastruttura dell'informazione;
f) browser : programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti su un sito Web;
g) CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) e DVD (Digital Versatile Disc): particolari tipi di supporto ottico di memorizzazione;
h) em : unità di misura tipografica che prende a riferimento la larghezza del carattere M;
i) esperto di fattori umani :soggettoinpossessodidiplomadi laurea, anche triennale,comprendenteun anno diformazioneindisciplineergonomiche,qualiergonomiadell'ambiente,ergonomiadell'hardware,ergonomiacognitiva,macroergonomia,cheabbia svolto untirociniodocumentatodialmeno un anno;
l) esperto di interazione con persone disabili :soggettoinpossessodidiploma di laurea, anche triennale,espertodiproblematichedicomunicazione e di utilizzodelletecnologiedell'informazione edellacomunicazione, cheabbiamaturatoun'esperienza professionalebiennalenel settore;
m) esperto tecnico : soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche dell'accessibilità;
n) focus : elemento attivo in un'interfaccia utente;
o) fogli di stile :strumentopermezzodelqualeè possibile separare i contenuti di unapaginaWebdallemodalitàtipografiche con le quali essi vengonopresentati;
p) frame : struttura di una pagina Web costituita da due o più parti indipendenti;
q) fruibilità :caratteristicadeiservizidirisponderea criteri di facilità e semplicitàd'uso,diefficienza,dirispondenza alleesigenze dell'utente, digradevolezza edisoddisfazionenell'uso delprodotto;
r) gestore di evento : parte di programma informatico che si attiva al verificarsi di un evento logico o dipendente dal dispositivo di input;
s) gruppo di valutazione :gruppodiutenti,anchedisabili,che svolgono compiti assegnati dall'espertodifattoriumaniperl'effettuazione della verifica soggettiva;
t) home page : prima pagina che viene resa disponibile all'utente quando si accede a un indirizzo corrispondente a un sito Web;
u) interattività : caratteristica del programma informatico che richiede l'intervento dell'utente per espletare le sue funzionalità;
v) interfaccia utente :programmainformaticochegestiscel'outpute l'input dell'utente da e verso uncomputerinmodointerattivo,realizzato attraverso unarappresentazionebasatasumetaforegrafiche(interfaccia grafica)oppureattraversocomandiimpartiti in modotestuale(interfaccia testuale);
z) interfaccia di programmazione (API, Application Program Interface): insieme di programmi che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro;
aa) Internet :retemondialedicomputer basata sulla famiglia diprotocollidicomunicazioneTCP/IP(Transmission ControlProtocol/InternetProtocol);
bb) Intranet :rete di computer basatasugli stessi protocolli diInternet,riservataall'uso esclusivo di unaorganizzazione, o gruppo diutenti;
cc) legge :legge9gennaio2004,n. 4,pubblicata nella Gazzetta Ufficialen.13del17gennaio2004,recantedisposizioni per favorire l'accessodeisoggetti disabiliaglistrumentiinformatici;
dd) linguaggio a marcatori : modalità di rappresentazione delle informazioni che utilizza indicatori (marcatori) per qualificare l'informazione stessa;
ee) moduli di interazione o form : strumenti mediante i quali l'utente interagisce con il sito Web fornendo e ricevendo specifiche informazioni;
ff) pagina Web :elementoinformativodibasedi un sito Web, realizzato mediante unlinguaggio amarcatorichepuòcontenere oggetti testuali emultimediali ed immagini;
gg) prodotti a scaffale : applicazioni preconfezionate da utilizzarsi anche senza sviluppare appositi programmi di adattamento;
hh) regolamento : decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005;
ii) script :sequenzadiistruzioniin linguaggio di programmazione che può essereinserita inunapagina Webper fornire funzionalità aggiuntive;
ll) sito Web :insiemestrutturatodipagine Web utilizzato per veicolare informazioni oerogareservizi,comunemente definito anche sito Internet;
mm) task :compitospecificochel'espertodifattori umani assegna ad uncomponente delgruppodivalutazione persimulare situazioni concretedi interazioneconilsistema informatico;
nn) tecnologie assistive :strumentiesoluzionitecniche,hardwaree software, che permettonoallapersonadisabile,superando oriducendo lecondizioni di svantaggio,diaccederealle informazioni e aiservizierogati dai sistemiinformatici;
oo) tecnologie Web :insiemedeglistandarddefinitidall'ISOe delle «Recommendation» delConsorzioW3Cfinalizzatoaveicolareinformazioni o erogare servizi sureti cheutilizzanoilprotocollo HTTP,comunemente definite anchetecnologieInternet;
pp) verifica tecnica : valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
qq) verifica soggettiva :valutazionedellivellodiqualità dei servizi, già giudicatiaccessibili tramitelaverificatecnica,effettuata con l'interventodel destinatario,anchedisabile,sulla base diconsiderazioniempiriche.
Articolo 2
(
Requisiti tecnici e livelli di accessibilità
)
1.Ilpresentedecretodefiniscenegliallegati A, B, C e D, che necostituisconoparteintegrante, lelinee guidarecanti i requisititecnici e idiversilivelli perl’accessibilità, aisensi degliarticoli 11 e 12della leggee nelrispetto dei criteri e deiprincipiindicati dalregolamento.
2.Ilprimolivello diaccessibilitàdeisiti Web èaccertato previo esitopositivodella verificatecnicacheriscontra laconformità delle paginedeimedesimi siti airequisititecnici elencatinell’allegato A,applicando lametodologiaiviindicata.
3.Irequisiti tecnici siapplicano anchenei casi incuii soggetti dicuiall’articolo 3, comma 1dellaleggefornisconoinformazioni o eroganoservizi medianteapplicazioniInternetresedisponibili su reti Intraneto su supporti,comeCD-ROM,DVD,utilizzabili anche in caso dipersonalcomputer noncollegatoallarete.
4.Ilsecondo livello diaccessibilitàriguarda laqualitàdelle informazionifornite e deiservizi erogati dalsito Web esiarticola inprimo,secondo e terzolivello di qualità; talilivellidiqualità sonoaccertati con laverifica soggettiva attraversoicriteridivalutazione dicuiall’allegato B, applicando lametodologiaiviindicata.
Articolo 3
(
Accessibilità per i personal computer, l'ambiente operativo,
le applicazioni e i prodotti a scaffale
)
1. I requisiti di accessibilità per i personal computer sono indicati nell’allegato C.
2.I requisiti di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni ed i prodotti a scaffale sono indicati nell’allegato D.
3.Ilsoggettoproduttoreofornitore dichiara il livello di conformità delprodotto oservizioairequisiti di cui al presente articolo.
Articolo 4
(
Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatori
)
1.Lepersonegiuridicheinteressateallaiscrizionenell’elenco deivalutatori dicuiall’articolo 3, comma 1delregolamentopresentanodocumentazioneidoneaa comprovareladisponibilitàdirisorsestrumentali talidaconsentirel’effettuazionedelle verifichetecnicae soggettiva.
2.Lepersonegiuridichedi cuial comma1forniscono altresì elementi idoneiacomprovareladisponibilitàdelleseguenti risorseprofessionali,anchese nonlegatealle medesimedarapporto di lavorodipendente:
a) esperto di fattori umani,
b) esperto tecnico,
c) esperto di interazione con i soggetti disabili,
d) gruppo di valutazione.
Articolo 5
(
Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti privati
)
1.Gliimportidovutidaisoggettiprivaticome corrispettivo per l’attivitàsvoltadaivalutatori,sonodeterminatisulla base dei costi sostenutiperlosvolgimentodellaverifica tecnica edella verifica soggettiva.
2. Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui all’allegato A, paragrafo 2:
a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;
b)svolgeleattivitàprevisteallelettere b), c) e d) del medesimoparagrafo 2sullahomepage, su tuttelepagine del sito direttamenteraggiungibilidallahomepage, su tutteletipologie di pagine chepresentano form edipagine dirisposta, nonchésuun campionestatistico di pagine,nonrientrantiinquelleesaminateprecedentemente, pari al 5% dellestesse;
c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.
3.Laverificasoggettivaconstadelleattività, previste dallametodologia dicuiall’allegatoB,svoltedall’esperto in fattoriumani, dall’espertodiinterazione conlepersonedisabili e dal gruppodi valutazione; ilcostocomplessivodellaverificatiene anche contodei tempi diutilizzodelletecnologieassistive impiegate
4.Aisensidell’articolo 3,comma5, lettera b)del regolamento, gliimportimassimidovuti daisoggettiprivati comecorrispettivo perl’attivitàsvolta daivalutatorisonoriportatinell’Allegato F checostituisceparte integrantedelpresentedecreto.
Articolo 6
(
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità
)
1.Ilmodellodellogoelacorrispondenza tra illogostesso,eventualmentecorredatodaasterischi,edil diverso livellodiqualitàdel serviziosonoindicatinell’AllegatoEchecostituisceparteintegrante delpresentedecreto.
Articolo 7
(
Utilizzo del logo
)
1.Larichiestadiautorizzazioneadesporreil logo viene presentataallaPresidenzadelConsiglio deiMinistri–Dipartimentoperl’innovazione e letecnologieper viatelematica tramiteilsito delCentronazionaleperl’informaticanellapubblicaamministrazione(Cnipa),aisensidell’articolo 4, comma3delregolamento.
2.Ai finidelcomma1,i soggetti di cuiall’art.3, comma 1 della legge edisoggettiprivatiche intendonoesporre illogo attestanteil possesso delrequisitodiaccessibilità sulpropriosito Websiregistranopreventivamentenell’apposita sezione delsitoWeb delCnipa.
3.Larichiestadiautorizzazione di cui alcomma1 ècorredatadall’attestatodiaccessibilità, in formatoelettronico,relativoadognipagina delsitoesaminata, nonché da copiastatica,riferitaalmomentodellavalutazione, di tutte lepagineanalizzateindicateall’articolo5,comma2; il modello diattestatodiaccessibilità èdisponibile, peri soggettiregistrati,nellacitatasezione del sito Webdel Cnipa.
4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione ad esporre il logo, il Cnipa provvede a:
a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste di registrazione;
b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 3;
c)costituireetenereaggiornatalabancadati dei soggetti autorizzatiad esporreil logo,deicodicielettronici diriconoscimento rilasciatiaglistessi soggettiaifinidella registrazione edelladocumentazioneinerente aciascunarichiestadi autorizzazione;
d)riferiregliesitidell’istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.
5.LaPresidenzadelConsigliodeiMinistri – Dipartimentoperl’innovazione eletecnologie,sulla basedeirisultatidell’istruttoria di cuialpresentearticolo,rilascial’autorizzazioneall’utilizzodellogo,dandonecomunicazione alsoggettorichiedente.
Articolo 8
(
RimborsodellespeseamministrativesostenutedallaPresidenza del ConsigliodeiMinistriper le attivitàinerentil’utilizzodel logo e lefunzioniispettive
)
1.Isoggettiprivaticherichiedonol’autorizzazioneall’utilizzodel logo alleganoallarichiestalaricevuta del versamentoeffettuato,ancheinviatelematica,qualerimborso delle speseamministrativesostenutedallaPresidenzadelConsiglio dei Ministri perleattivitàinerentiilrilasciodell’autorizzazione;l’importodelversamentoèindicatonell’Allegato F.
2.Aisensidell’articolo7del regolamento, incaso di riscontrodi unlivellodiaccessibilitàinferiore a quello dellogo utilizzatosono acaricodelsoggetto privatoi costieffettividell’avvenutaispezione,nonchéunaquota dipartecipazione aicosti perl’espletamentodellefunzioniispettivecomplessivamente svoltedal Cnipasuisoggettiprivati;l’importo dellaquota, comunque nonsuperiore aldoppiodelcostoeffettivodell’ispezione, è indicatonell’Allegato F.
3.CondecretodelMinistroperl’innovazione e letecnologie dinatura nonregolamentare,gli importidicui ai commi 1 e2sono aggiornatiannualmente.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 Luglio 2005
5.LaPresidenzadelConsigliodeiMinistri–Dipartimento per l’innovazione e letecnologie,sullabasedeirisultatidell’istruttoria di cuialpresentearticolo,rilascial’autorizzazioneall’utilizzodellogo,dandonecomunicazione alsoggettorichiedente.Articolo 8
(RimborsodellespeseamministrativesostenutedallaPresidenza del ConsigliodeiMinistri perle attivitàinerentil’utilizzodel logo e lefunzioniispettive)
1.Isoggettiprivaticherichiedonol’autorizzazioneall’utilizzo del logoalleganoallarichiestalaricevuta del versamentoeffettuato,ancheinviatelematica,qualerimborso delle speseamministrativesostenutedallaPresidenzadelConsiglio dei Ministri perleattivitàinerentiilrilasciodell’autorizzazione; l’importodelversamentoèindicatonell’Allegato F.
2.Aisensidell’articolo7delregolamento,in caso di riscontro diunlivellodiaccessibilitàinferiore a quello dellogo utilizzato sonoacaricodelsoggetto privatoi costieffettividell’avvenutaispezione,nonchéunaquota dipartecipazione aicostiperl’espletamento dellefunzioniispettivecomplessivamentesvoltedalCnipa suisoggettiprivati;l’importo dellaquota, comunquenonsuperioreal doppiodel costoeffettivodell’ispezione, èindicatonell’Allegato F.
3.CondecretodelMinistroperl’innovazionee le tecnologie di naturanonregolamentare,gli importidicui ai commi 1 e2 sonoaggiornatiannualmente.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi dicontrollo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.
Roma, 8 Luglio 2005
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