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STRUMENTI INFORMATICI: LEGGE 9/01/2004

ATTUAZIONE LEGGE 9/01/2004

Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75

Regolamentodi attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accessodei soggetti disabili agli strumenti informatici

Pubblicato in G.U. n. 101 del 3 maggio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioniper favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto ildecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 27 agosto 2001, recantedelega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materiadi innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. LucioStanca;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativiautomatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2,comma 1, della legge 23 ottobre1992, n. 421, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormenterappresentative,nonché quelle di sviluppatori competenti in materia diaccessibilità e di produttori di hardware e software;

Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del23 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2004;

Esperita laprocedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva n.98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986,n.317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per le pari opportunità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)accessibilità: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), dellalegge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelleforme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogareservizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, ancheda parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologieassistive o configurazioni particolari;

b) tecnologie assistive:ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche,hardware e software, chepermettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizionidi svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;

c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;

d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;

e)verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi,già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuataconl’intervento del destinatario, anche disabile, sulla basediconsiderazioni empiriche;

f) fruibilità: la caratteristica deiservizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d’uso, diefficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di gradevolezza edi soddisfazione nell’uso delprodotto;

g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge n. 4 del 2004;

h)valutatori: soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati acertificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

Art. 2
Criteri e principi generali per l’accessibilità

1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:

a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;

b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:

1)facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni dacompiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi traloro;

2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, laseparazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamentodelle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibilel’informazione attraverso differenti canali sensoriali;

3)efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente,assicurando,fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo correttoservizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzatoper l’accesso;

4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fral’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificatidisagi o vincoli per l’utente;

c) compatibilità con le lineeguida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelledirettive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonché nellenormative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degliindirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, ancheinternazionali, operanti nel settore, quali l’InternationalOrganization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium(W3C).

2.Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e letecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e ilCentro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione(Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinanol’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici eformativi di cui all’articolo 5, comma 1,della legge n. 4 del 2004.

Art. 3
Valutazione dell’accessibilità

1.IlCnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l’elenco deivalutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonchégarantisce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalitàsul proprio sito internet.

2.Nell’elenco di cui al comma 1 sonoiscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiestadimostrando di possedere i seguentirequisiti:

a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività;

b)disponibilità di una adeguata strumentazione per l’applicazione dellemetodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cuiall’articolo 1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e);

c)disponibilità di figure professionali esperte nelle suddettemetodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetticon specifiche disabilità.

3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all’atto della richiesta di iscrizione, si impegna:

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;

b)a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avereun’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggettiallo stesso collegati da rapporti societari;

c) una voltaeffettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei ventiquattromesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per iquali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.

4.Nell’accertamentodei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedureo realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2,della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possonoacquisire il parere non vincolante di un valutatore iscrittonell’elenco di cui al comma 1.

5.Con il decreto del Ministro perl’innovazione e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4del 2004, sono stabiliti:

a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);

b)gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo perl’attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto contodeicosti di organizzazione aziendale nella misura minima, maggioratidel dieci per cento;

c) le somme dovute dai soggetti privatiquale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenzadel Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l’innovazione e letecnologie per l’attività di cui all’articolo 4, comma 1, nonchél’entità della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall’articolo 7, comma 2, per l’espletamento delle funzioni ispettive di cui almedesimo articolo 7.

6.Il venire meno dei requisiti in base aiquali è avvenuta l’iscrizione determina la cancellazione dall’elenco dicui al comma 1; la cancellazione è altresì disposta nel caso diviolazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.

7.Neicasi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intendeprocedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stessodall’elenco; l’interessato può presentare proprie memorie al riguardo.Il Cnipa provvede altresì a dare adeguata pubblicità della avvenutacancellazione sul proprio sito Internet.

Art. 4
Modalità di richiesta della valutazione

1.Isoggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie l’autorizzazione adutilizzare il logo, allegando l’attestato di cui al comma 2.L’utilizzazione del logo è limitata al periodo di validitàdell’attestato.

2. I soggetti privati si rivolgono ad uno deivalutatori che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo,rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore adodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto dicui all’articolo 5.

3.La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, ai fini dell’adozionedel provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite appositaconvenzione, del Cnipa.

4.All’attuazione del presente articolo siprovvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità

1.Illogo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffiguraun personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umanestilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro eamaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate;all’esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualitàraggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre,riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personalcomputer.

2.La corrispondenza tra il logo, eventualmentecorredato da asterischi,ed il diverso livello di qualità dei servizi,nonché il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cuiall’articolo 11 dellalegge n. 4 del 2004.

Art. 6
Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità

1.Incaso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovodell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, i soggetti privatirichiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazionedell’accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell’elenco. Ilvalutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato alsoggetto richiedente, inviandone contestualmente copiaall’Amministrazione per l’aggiornamento della durata e del livello diqualità del logo; in caso di rinnovo dell’autorizzazione l’invio dellacopia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenzadell’autorizzazione stessa.

Art. 7
Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati

1.Neiriguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviataal soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisitidiaccessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatoriiscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, purché questiultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione ocertificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo allivello di accessibilità riscontrata aggiornandone la validitàtemporale.

2. In caso di riscontro di un livello di accessibilitàinferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggettoprivato i costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota dipartecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettivedeterminata ai sensidell’articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque diimporto non superiore al doppio del costo effettivo dell’ispezione.

Art. 8
Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti
di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004

1.Leamministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo 3,comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logosui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutarel’accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con ildecreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cuiall’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva,previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del logo.

Art. 9
Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004

1.Perl’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nominaun responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra ilpersonale appartenente alla qualifica dirigenziale già inserviziopresso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza dispecifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemiinformativi, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39del1993; dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi omaggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per losvolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.

2.Aisensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004,la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento perl'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previacomunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verificail mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei serviziforniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigenteresponsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiestaall’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativopiano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi direalizzazione.

3. Le regioni, le province autonome e gli entilocali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti lavigilanza sull’attuazione del presente decreto.

4.Il Ministroper l’innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delleverifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamentodandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.

Ilpresente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005
Registro n. 4 Ministeri istituzionali, foglio n. 319

NOTE:

Avvertenza

Iltesto delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazionecompetente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testounico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sullepubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato conD.P.R.28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delledisposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quitrascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

-L'art.87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente dellaRepubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decretiaventi valore di legge e i regolamenti.

-Si riporta il testodell'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400 (Disciplinadell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consigliodei Ministri):

«1.Con decreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delConsiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dallarichiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativirecanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservatealla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi ladisciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

-Siriporta il testo dell'art.10 della legge 9 gennaio 2004, n.4(Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili aglistrumenti informatici):

«Art. 10 (Regolamento di attuazione).

1.Entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,con regolamento emanato ai sensi dell'art.17, comma 1, della legge 23agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita';

b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2;

c)icontrolli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso notal'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioniinformatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

2.Ilregolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con leassociazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,con leassociazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' edi produttori di hardware e software e previa acquisizione del pareredelle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsientro quarantacinque giorni dalla richiesta, ed'intesa con laConferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281.».

-Il decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 9 agosto 2001  reca: «Delega di funzioni del Presidentedel Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie alMinistro senza portafoglio LucioStanca».

-Il decretolegislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemiinformativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a normadell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,n. 421».

-Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317,concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme eregolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi dellasocieta'dell'informazione, in attuazione delle direttive n. 98/34/CE(pubblicata nella G.U.C.E.21 luglio 1998, n. L204) en. 98/48/CE(pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217)».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4:

«1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a)«accessibilita»:la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiticonsentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornireinformazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloroche a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive oconfigurazioni particolari;

b)«tecnologie assistive»: glistrumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettonoalla persona disabile, superando o riducendole condizioni disvantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati daisistemi informatici».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art.5, della legge 9 gennaio 2004, n. 4:

«Art.5 (Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi):

1.Ledisposizioni della presente legge si applicano, altresi', al materialeformativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2.Leconvenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca e le associazioni di editori per lafornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre lafornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didatticifondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti disostegno, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.».

Note all'art. 3:

-Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4:

«1.Nelleprocedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, perl'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, irequisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 11costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizionenella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazionedel bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti diaccessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura diservizinon accessibili e' adeguatamente motivata.

2.I soggetti di cuiall'art. 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullita',contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quandonon e'previsto che essi rispettino i requisiti diaccessibilita'stabiliti dal decreto di cui all'art. 11. I contratti inessere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11,in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena dinullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto deirequisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare taleadeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delmedesimo decreto.».

- Si riporta il testo dell'art.11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

«Art. 11 (Requisiti tecnici).

1.Entrocentoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeil Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate leassociazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, conproprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principiindicati dal regolamento di cui all'art. 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita';

b)le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei sitiinternet, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili atale fine.».

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4:

«1.La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui alcomma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, esuccessive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziendeprivate concessionarie di servizi pubblici, alle aziendemunicipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazionepubblici,alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalentepartecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici diservizi informatici.».

- Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004,n. 4, si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 9:

-Siriporta il testo dell'art.10 del decreto legislativo 12 febbraio1993,n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delleamministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, letteramm),della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art.10 - 1. Entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogniamministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche,individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienzeprofessionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se talequalifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamenteinferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2.Ildirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapportidell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume laresponsabilita' per i risultati conseguiti nella medesimaamministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificatiai sensi dell'art.7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica deirisultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art.20,comma2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuitiall'Autorita'.

3.In relazione all'amministrazione diappartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativiautomatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza delpiano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio diogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivodell'anno precedente, conl'indicazione delle tecnologie impiegate,delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei beneficiconseguiti.

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4:

«1.LaPresidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazionee le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale perl'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 4,comma 1,del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituitodall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

c)indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato irequisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'art. 11, si sonoanche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire lefinalita'indicate dalla presente legge;

d) promuove, di concertocon il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti,iniziative e programmi finalizzati al miglioramentoe alla diffusionedelle tecnologie assistive e per l'accessibilita';

e) promuove,con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamentifinalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive edegli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e alsostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologicaper la vita indipendente e le pari opportunita' dei disabili;

f)favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politichesociali e con il Ministro per le pari opportunita', lo scambio diesperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni disviluppatori competenti in materia di accessibilita', amministrazionipubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software,ancheper la proposta di nuove iniziative;

g) promuove, di concerto coni Ministeri dell'istruzione,dell'universita'e della ricerca e per ibeni e le attivita' culturali, iniziative per favorire l'accessibilita'alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricercae sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni dellepersone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sonoindicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, leregole tecniche per l'accessibilita' alle opere multimediali;

h)definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblicadella Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi diaccessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo deisistemi informatici, nonche' l'introduzione delle problematicherelative all'accessibilita' nei programmi di formazione del personale.

2.Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilanosull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni dellapresente legge.».

DECRETO MINISTERIALE 8/072005

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